Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ulteriori banche dati ex art.130 c.2 CCII

  • Pietro Boraschi

    Fornovo di Taro (PR)
    12/03/2024 18:20

    Ulteriori banche dati ex art.130 c.2 CCII

    Chiedo cosa si intende per ulteriori banche dati come citate nel 130 c.2 CCii?
    Quali possono essere le ulteriori banche dati?
    Chiedere per esempio alle banche le istruttorie fatte per concessione fidi e finanziamenti?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2024 20:27

      RE: Ulteriori banche dati ex art.130 c.2 CCII

      il secondo comma dell'art. 130 (che tratta delle relazioni e dei rapporti del curatore) prevede che quando il debitore non ottempera agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione. Aggiunge, inoltre al terzo comma che "Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso".
      Si tratta di disposizioni dettate in previsione della redazione della relazione, allo scopo di svolgere un approfondimento sul comportamento del debitore che diventa particolarmente sospetto ove non abbia depositato, come invece prescrive l'art. 49, comma 3, lett. c), copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, ecc., per cui questo potere, ampio e invasivo, consente al curatore, in presenza delle accennate carenze, di accedere a qualsiasi banca dati delle pubbliche amministrazioni, per reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell'impresa acquisendo, con l'autorizzazione del giudice, tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati dalla norma. Sicchè è di volta in volta il curatore che deve valutare cosa serve a tale ricostruzione e chiedere al giudice l'accesso alla banca data che può contenere l'informazione che serve; potrebbero essere le banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari o, più in generale le banche dell'Agenzia Entrate, dell'INPS e del Registro imprese, qualora non abbiano già fornito i dati e i documenti indicati negli artt. 42 e 367 CCII.
      Zucchetti SG srl