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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
data di apertura della liquidazione giudiziale
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Alessandro Civati
Milano22/01/2024 12:51data di apertura della liquidazione giudiziale
Buongiorno.
a seguito di reclamo ex art. 50 CCII la Corte d'Appello dispone l'apertura della liquidazione giudiziale.
Successivamente, il Tribunale pronuncia decreto ex art. 49, 3° c. CCII.
La data di apertura della liquidazione giudiziale coincide con quella di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, oppure con la data di deposito del successivo decreto ex art. 49 CCII?
In favore della prima ipotesi sembrerebbe deporre l'ultimo comma dell'art. 50 CCII, che stabilisce che "I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello", tuttavia è solo con il decreto previsto dall'art. 49 CCII che si provvede alla nomina del giudice delegato e del curatore e si danno le ulteriori disposizioni per il prosieguo, il che potrebbe far pensare che la soluzione corretta sia la seconda.
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2024 18:53RE: data di apertura della liquidazione giudiziale
Il quesito proposto riguarda il caso che il tribunale abbia respinto la domanda di apertura della liquidazione e che il decreto di rigetto sia stato reclamato davanti alla corte d'appello; questa, a norma dell'art. 50 CCII, può rigettare il reclamo, nel qual caso provvede con decreto non ricorribile per cassazione, o accoglierlo ( se ritiene errato il rigetto del tribunale), nel qual caso, dispone il comma 5 dell'art. 50, pronuncia sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma terzo (e quindi: nomina del giudice delegato, nomina del curatore ed eventualmente degli esperti, fissazione dell'udienza di verifica dello stato passivo, ecc.).
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ad opera della corte di appello costituisce una assoluta novità, giacché nel regime della legge fallimentare, la corte di appello rimetteva le parti dinanzi al tribunale anche per la dichiarazione di fallimento, per cui è quanto mai centrata la sua domanda se la data di apertura della liquidazione giudiziale coincide con quella di pubblicazione della sentenza della corte d'appello, oppure con la data di deposito del successivo decreto ex art. 49.
A nostro avviso va accolta la prima opzione, in primo luogo, per il motivo da lei esposto della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 50, che stabilisce che "I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello", ma anche per l'intera conformazione della norma, che attua il carattere devolutivo tipico dell'appello, (cui il precedente sistema derogava), il cui corollario è la previsione per cui la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dalla corte in accoglimento del reclamo è ricorribile per cassazione. Il che comporta che sia la corte a valutare la ricorrenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, per l'apertura della liquidazione giudiziale, e che è la decisione della corte che ha l'idoneità ad assumere carattere definitorio, e quindi attitudine a costituire cosa giudicata, sicchè la rimessione degli atti al tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, ha una valenza interna organizzativa e il provvedimento di attuazione del tribunale assume un carattere meramente processuale, in funzione della gestione della liquidazione giudiziale, che può essere pronunciato senza convocare il debitore, il cui diritto di difesa è stato già compiutamente assicurato sia in primo che in secondo grado, dato che è preclusa al tribunale ogni valutazione di merito in ordine alla fondatezza della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Zucchetti Sg srl
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