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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CREDITO DEL LAVORATORE DIPENDENTE
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Massimo Schiavi
Martinsicuro (TE)04/04/2024 18:04CREDITO DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Buongiorno
in una Liquidazione Giudiziale anno 2024, un ex dipendente richiede una somma per TFR ed una per le tre mensilità relative ad agosto, settembre ed ottobre 2018, il tutto in forza di un Decreto Ingiuntivo del 2022 dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Il dubbio che mi sovviene è quello se il credito riferito alle ultime tre annualità sia prescritto o in forza del Decreto Ingiuntivo la prescrizione si sia interrotta.
Nel caso la prescrizione sia stata interrotta, l'intera somma andrebbe in privilegio.
Cosa ne pensate.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2024 19:24RE: CREDITO DEL LAVORATORE DIPENDENTE
La preghiamo di essere più preciso in quanto lei parla di ultime tre mensilità di agosto, settembre e ottobre 2018 e poi di tre annualità, ma non capiamo quale sia il contenuto del decreto ingiuntivo; inoltre è necessario sapere che sorte ha avuto detto decreto, è stato opposto? L'opposizione è ancora in corso ? È divenuto definitivo con dichiarazione x art. 647 cpc prima del la apertura della liquidazione giudiziale?
Grazie
Zucchetti SG srl -
Massimo Schiavi
Martinsicuro (TE)04/04/2024 22:13RE: CREDITO DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Cercherò di essere più preciso.
Le mensilità richieste dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo senza nessuna opposizione riguardano i mesi di agosto settembre ed ottobre 2018.
Nel decreto ingiuntivo si richiedeva anche tutto il TFR.
Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo non essendo stata fatta opposizione nei termini.
L'esecutività del decreto ingiuntivo è avvenuto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/04/2024 17:35RE: RE: CREDITO DEL LAVORATORE DIPENDENTE
La nostra precedente richiesta sulla sorte del decreto ingiuntivo e sulla sua eventuale opposizione era determinata dal fatto che se la prescrizione viene interrotta con la notifica di un atto giudiziale, la prescrizione, a norma dell'art. 2945 c.c., non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ora lei ci dice che il decreto ingiuntivo non è stato opposto, per cui l'effetti interruttivo si è esaurito con la notifica del decreto.
Le avevamo altresì chiesto se il decreto ingiuriavo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima dell'apertura della liquidazione giudiziale (ossia se prima di tale evento vi era stato un provvedimento del giudice che aveva dichiarato esecutivo il decreto per mancata opposizione) perché lei aveva detto nella precedente risposta che la domanda di insinuazione del creditore era fondata sul decreto ingiuntivo che, se privo del decreto di cui all'art. 647 cpc, non sarebbe opponibile alla procedura. A questa richiesta di chiarimenti lei ci ha detto che il decreto non è stato opposto e, quindi è divenuto esecutivo prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, senza fare alcun riferimento all'esistenza del decreto del giudice ex art. 647 cpc, da cui desumiamo che questo provvedimento non sia stato emesso.
Questa situazione (se corrispondente la vero) non attribuirebbe al decreto ingiuntivo l'effetto di giudicato, per cui il creditore dovrebbe fornite la prova sulla base di altri elementi, ma non elimina il dato della notifica del decreto, che possiamo indicare nel corso del 2022 visto che il decreto risale a quell'anno, e della sua rilevanza ai fini della interruzione della prescrizione del credito, o meglio dei crediti insinuati, in quanto si tratta di tre mensilità e del TFR.
Orbene il diritto al pagamento del TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 5, c.c.), che iniziano a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro perché da quel momento il credito relativo diventa liquido ed esigibile. Il fatto che il lavoratore avesse chiesto in via monitori il pagamento del TFR fa presumere che nel caso il rapporto di lavoro fosse cessato, ma, nel suo caso, i cinque anni non iniziano a decorrere da quel momento perché vi è stata l'interruzione con la notifica del decreto ingiuntivo, per cui da quel momento è iniziato a decorrere un nuovo quinquennio; di modo che tale credito, posto che la notifica del decreto è avvenuta nel 2022, ammesso pure che risalga al primo gennaio del 2022 e pur ammesso che non vi siano stati altri atti interruttivi, , non è al momento ancora prescritto, non essendo decorsi cinque anni dall'1.1.2022.
Eguale discorso vale per le retribuzioni in applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. ed anche qui, considerata la cessazione del rapporto di lavoro e l'interruzione- che segna l'inizio del nuovo decorso del termine prescrizionale- diventa irrilevante stabilire esattamente il momento in cui il credito potesse essere azionato.
Tuttavia, le retribuzioni riconosciute per periodi non superiori al mese, (come nel caso della busta paga mensile), soggiacciono anche alla prescrizione presuntiva annuale, a norma dell'art. 2955 n. 2, c.c., ove presuntiva sta a significare che decorso il termine indicato, il credito si presume pagato, per cui il debitore può eccepire solo l'avvenuto pagamento e il creditore può difendersi deferendo al debitore giuramento teso ad accertare se si è verificata l'estinzione del debito.
E' da valutare con attenzione se ricorrere a questa forma di eccezione da parte del curatore della procedura di liquidazione a carico del datore di lavoro perché deve sostenere che il debito è stato pagato e potrebbe essere chiamato a giurare che il pagamento sia avvenuto, tanto che si è a lungo dibattuto sia se un curatore potesse sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva sia se gli potesse essere deferito giuramento e le Sezioni Unite hanno sostanzialmente dato risposto affermativa ad entrambi questi dubbi, affermando che "In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art……. , sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento" (Cass. sez. un. 29/08/2023, n.25442).
In altre parole, è sconsigliabile che il curatore- ove non abbia reperito documentazione da cui emerga che il credito è stato pagato- sollevi l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto può essere chiamato a giurare ed (escluso che giuri il falso) la dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell'obbligazione non equivale al giuramento affermativo, favorevole al giurante; "al contrario-affermano le Sez. Un.- essa deve equivalere agli esiti di un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente-creditore", per cui, alla fine l'eccezione di prescrizione viene rigettata.
Zucchetti SG srl
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