Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Mancata trascrizione al PRA della sentenza dichiarativa dell'apertura della LG e asta sospesa per esibizione da parte de...

  • Laura Rinaldi

    Ferrara
    18/02/2025 12:20

    Mancata trascrizione al PRA della sentenza dichiarativa dell'apertura della LG e asta sospesa per esibizione da parte dell'amministratore di certificazione attestante la trascrizione post LG di vendita

    Gentilissimi, Vi sottopongo il seguente quesito, confidando nel Vostro prezioso ausilio. Nominata curatore in una procedura di LG, apprendo dell'esistenza di un veicolo che risulta nella titolarità - alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale - della società "fallita". L'Amministratore unico si presenta il giorno dell'inventario, con dichiarazioni rese dinanzi al Funzionario Aci, in cui afferma di aver venduto il mezzo prima della LG. Tuttavia, da visure eseguite presso l'ACI, non risultava alcuna trascrizione in favore di terzi. Ho quindi optato per procedere con l'inventariazione del bene e chiedere giustificativi a mezzo pec alla società asserita acquirente. Tale pec non è mai stata riscontrata. Posto che il veicolo è stato valutato poco, ma la procedura non prevede di poter acquisire altri beni all'attivo, ho ritenuto non opportuno trascrivere la sentenza dichiarativa della apertura della LG presso il PRA, consapevole dell'entità degli oneri richiesti per la cancellazione al momento del trasferimento di proprietà all'aggiudicatario, invece ho chiesto l'autorizzazione a vendere. In data odierna avrebbe dovuto tenersi il primo esperimento d'asta, tuttavia sospeso poiché l'Amministratore ha presentato certificazione attestante l'avvenuta trascrizione, nella data di ieri, del passaggio di proprietà al fantomatico acquirente ante procedura. Ora, anche ai vostri contributi, sono consapevole che, per la giurisprudenza costante di legittimità - applicabile ratione temporis alle fattispecie regolate dal CCII (cfr. Cass. 1.7.2010 n. ;Cass. n. 23264del 2006 e Cass. n. 24602/2019) - la funzione della trascrizione di cui all'art. 88 "non è quella di rendere la sentenza di fallimento opponibile ai terzi, secondo lo schema della trascrizione degli atti prevista dal codice civile, ne' quella costitutiva propria della trascrizione del pignoramento immobiliare, ma soltanto quella di rendere conoscibile ai terzi la dichiarazione di fallimento che è già opponibile ad essi dal momento della sua emissione". Ne consegue che la trascrizione è necessaria per rendere"pubblica" l'acquisizione dell'immobile all'attivo fallimentare, ma già prima della trascrizione e indipendentemente da essa, il fallimento produce i suoi effetti per il fallito e per i creditori; di modo che il primo non può efficacemente compiere atti disposizione dei beni, giusta la previsione dell'art. 44, e i secondi non possono efficacemente trascrivere atti dopo la dichiarazione di fallimento, giusta previsione dell'art. 45 (ora 145 ccii) .
    Vi chiedo, dunque, un consiglio su come procedere. Riterrei di presentare istanza al GD in funzione sostitutiva del Comitato dei creditori, per esporre le mie ragioni in merito alla ritenuta inefficacia della formalità citata ed ottenere autorizzazione a proseguire con la vendita. Contestualmente, procederei con l'annotazione "tardiva" della sentenza al PRA. Quindi, secondo il mio ragionamento, eviterei di azionare una causa di cognizione per fare accertare l'inefficacia di tale formalità (dato che la procedura non dispone di attivo ed il ricavato dalla eventuale vendita del mezzo ammonterebbe a circa euro 2000).
    Vi chiedo un parere a riguardo. Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/02/2025 18:20

      RE: Mancata trascrizione al PRA della sentenza dichiarativa dell'apertura della LG e asta sospesa per esibizione da parte dell'amministratore di certificazione attestante la trascrizione post LG di vendita

      La norma chiave applicabile è quella di cui all'art. 145 c.c.i.i., che riprende quella dell'art. 45 l. fall., secondo cui "Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori". Ne segue che la trascrizione al PRA della vendita dell'auto effettuata dopo l'apertura della LG è inefficace, indipendentemente dal fatto che la curatela abbia o non già trascritto la sentenza di apertura della procedura.
      Stante questa regola, il curatore può opporre l'inefficacia in ogni momento e luogo a seconda del caso concreto. Qui sembra di capire che l'auto sia nella disponibilità della curatela, per cui questa opporrà la inefficacia della vendita al terzo qualora questi presenti una domanda di rivendica; nel frattempo può procedere alla venduta dell'auto e opporre la inefficacia della vendita tardivamente trascritta al terzo che muovesse obiezioni. Se il bene è nella disponibilità dell'acquirente terzo, allora la curatela per recuperare l'auto dovrà far valere la inefficacia della trascrizione.
      In ogni caso è necessario, visto che la curatela intende procedere alla vednita dell'auto, che trascriva la sentenza di apertura della LG.
      Zucchetti SG srl