Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

compenso avvocato che ha depositato il ricorso di apertura della liquidazione giudiziale

  • Elena Pompeo

    Salerno
    30/04/2025 11:38

    compenso avvocato che ha depositato il ricorso di apertura della liquidazione giudiziale

    Il ricorrente che ha depositato il ricorso di liquidazione giudiziale mi chiede il compenso in privilegio ex art. 2755 e 2770 cc richiamando la sentenza di Cass., 24 maggio 2000 n. 6787. A mio avviso solo le spese vive vanno riconosciute con questo privilegio mentre il comenso va riconosciuto in chirografo. E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/05/2025 09:15

      RE: compenso avvocato che ha depositato il ricorso di apertura della liquidazione giudiziale

      Abbiamo risposto ad una sua simile domanda una quindicina di giorni addietro, per cui non possiamo che riproporre la stessa risposta già data.
      Effettivamente Cass. n. 6787/00) ha affermato che:
      a)-la dichiarazione di fall. è equiparabile all'atto di pignoramento, come prevede l'art. 54 l.f.;
      b)-il fallimento è un pignoramento generale, non solo per lo spossessamento, ma anche in ragione del divieto di azioni esecutive individuali;
      c)-il processo concorsuale è un processo esecutivo, e soggiace, quanto alle spese, alla disciplina di cui all'art. 95 c.p.c.;
      d)-vi è un sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura esecutiva concorsuale;
      Ossia, se la legge attribuisce al creditore il potere di iniziativa fallimentare (art. 6) quale unico strumento di sua difesa a fronte dell'insolvenza del debitore e l'atto da lui compiuto si risolve in un vantaggio per tutti, la logica conseguenza sarebbe il riconoscimento del diritto alla ripetizione prelatizia, com'è previsto per la esecuzione individuale, in considerazione anche dell'art. 95 cpc..
      Le critiche che si possono fare a questa soluzione non sono poche, e le abbiamo esposte in passato, ma rimane un precedente autorevole difficile da superare, anche perché l'alternativa sarebbe l'ammissione in prededuzione peraltro non contemplata dall'art. 6 c.ci.i.).
      Se si segue la linea indicata dalla cassazione, n, n. 6787/2000 nel concetto di spese rientrano tutte quelle sopportate dall'istante per presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, comprese quelle del legale, dato che, a norma dell'art. 9, comma 2, c.c.i.i., , salva diversa disposizione i legge, nei procedimenti disciplinati dal nuovo codice "il patrocinio dell'avvocato è obbligatorio".
      Zucchetti SG srl