Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

  • Alessio Carraro

    Lucca
    30/01/2025 21:55

    ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

    Buonasera,
    in una liquidazione giudiziale in cui è stato disposto l'esercizio dell'impresa del debitore ex art. 211 CCII (su proposta del curatore), con conseguente subentro nei contratti di lavoro dipendente ai sensi del comma VIII della citata norma e, al termine dell'esercizio, affitto d'azienda ex art. 212 CCII (attualmente in corso e con durata 12 mesi al termine dei quali sarà disposta la procedura competitiva per la vendita dell'azienda in base ad offerta irrevocabile d'acquisto), i dipendenti trasferiti all'affittuaria richiedono l'ammissione al passivo per TFR, ferie e permessi non goduti, maturati in periodo antecedente alla stessa liquidazione giudiziale.
    Dal momento che il TFR diventa liquido ed esigibile alla cessazione del rapporto e il rapporto non è mai cessato (prima per effetto dell'esercizio provvisorio e poi per effetto dell'affitto d'azienda) è corretto escludere i dipendenti che ne hanno fatto richiesta? Riterrei di dover ragionare in modo analogo con riferimento alle ferie e permessi non goduti.
    Ringrazio in anticipo per la risposta,
    Alessio Carraro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2025 19:23

      RE: ammissione/non ammissione TFR, ferie, permessi - Dipendenti trasferiti dopo esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII

      L'art. 368 c.c.i.i., dedicato al coordinamento della disciplina codicistica con quella dei rapporti di lavoro, ha apportato, tra l'altro, sostanziali modifiche all'art. 47 legge 29/12/1990 n. 428 prevedendo la sostituzione del comma 5 di detto articolo-col quale viene ribadito che in caso di trasferimento di azienda da parte di datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro continuano con il cessionario, salva stipula di accordi sindacali diversi- e introducendo un nuovo comma, il 5-bis, del seguente tenore: "Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80…..".
      Stessa disciplina applicabile al caso di affitto di azienda e così si spiega la domanda dei dipendenti, che hanno fatto riferimento al TFR maturato fino all'apertura della procedura ritenendo la parte successiva evidentemente prededucibile.
      Zucchetti SG srl