Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Negoziazione assistita dagli avvocati promossa dal curatore

  • Luca Del Moro

    BELLUNO
    23/01/2025 11:41

    Negoziazione assistita dagli avvocati promossa dal curatore

    In qualità di curatore intendo promuovere procedimento di negoziazione assistita mediante avvocato per tentare di risolvere stragiudizialmente una controversia relativa a una possibile azione revocatoria di un pagamento ricevuto da un creditore. Nel programma di liquidazione, approvato e autorizzato dal GD (in assenza di comitato creditori), è previsto l'esperimento del tentativo stragiudiziale per la revocatoria del pagamento mediante legale nominato dal curatore, prima di avviare eventualmente il giudizio.
    A mio parere è dubbio se, al fine di procedere con la negoziazione, sia necessaria l'autorizzazione del GD ex art. 123 n. 1 lett. f., espressamente prevista solo per agire/costituirsi in giudizio.
    Chiedo vostra opinione in merito e/o eventuali precedenti di merito se a voi noti.
    Grazie.
    Luca Del Moro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/01/2025 16:44

      RE: Negoziazione assistita dagli avvocati promossa dal curatore

      Anche noi riteniamo che per il ricorso alla composizione assistita non sia necessaria l'autorizzazione del giudice delegato che l'art. 123, comma 1, lett. f), riserva alle iniziative giudiziarie. Né nel caso la composizione assistita – introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162, è propedeutica alla revocatoria in quanto nel caso il ricorso alla composizione non è obbligatori a pena di inammissibilità giacchp tale procedura è obbligatoria per legge per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti ed il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro. In quest'ultima previsione non rientra- a nostro avviso- l'azione revocatoria anche se ha ad oggetto un pagamento dato che con l'azione revocatoria si chiede la dichiarazione di inefficacia di un atto o un contratto, da cui può seguire la restituzione di un bene o una somma, ma non si tratta di pagamento. Lo scopo della revocatoria, infatti, non è ottenere il pagamento di una somma ma ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che si realizza attraverso la restituzione del corrispondente importo, tant'è che, secondo concorde giurisprudenza, per la produzione di tale effetto, non è necessaria un'esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel petitum originario, sorgendo il debito di restituzione con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della par condicio.
      Se attraverso la negoziazione assistita da uno o piu' avvocati si raggiunge un accordo, questo, sostanziandosi in una transazione, richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori e le altre formalità indicate dall'art. 132 c.c.i.i.
      Zucchetti SG srl
    • Luca Del Moro

      BELLUNO
      24/01/2025 16:53

      Negoziazione assistita dagli avvocati promossa dal curatore

      Grazie per la risposta