Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Accredito Pensione Post Liquidazione Giudiziale socio

  • Elisa Borghi

    MODENA
    20/01/2024 19:22

    Accredito Pensione Post Liquidazione Giudiziale socio

    Buongiorno, un socio illimitatamente responsabile di una società di persone nei confronti della quale è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale era intestatario di un conto corrente, sul quale successivamente all'apertura della procedura sono stati operati prelievi e accrediti (per ritardo della banca nella chiusura del rapporto).
    L'accredito è relativo unicamente a pensione, per il quale il G.D. ha già determinato l'ammontare da riconoscere al socio e, per differenza, attribuire alla procedura da parte dell'INPS stesso.
    Mi chiedo se in riferimento all'ultimo accredito della pensione, il Curatore possa procedere, previa autorizzazione: 1) alla restituzione dell'ammontare spettante al socio (sul nuovo conto) o 2) se questi debba invece insinuarsi per chiederne la restituzione, o se ancora, 3) una volta acquisito all'attivo, il socio non possa chiederne la restituzione per la quota ad egli riconosciuta. Posto che la logica mi condurrebbe a seguire la prima ipotesi, chiedo se in tal caso possa esserci una violazione dell'obbligo di pagamento, in primis, del campione fallimentare, in assenza di ulteriori entrate attive.
    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2024 16:08

      RE: Accredito Pensione Post Liquidazione Giudiziale socio

      Se abbiamo ben capito sul conto corrente intesto al debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale è stata accreditata la pensione e il conto è stato acquisito dalla curatela che ora si pone il problema di come e con quali modalità restituire al liquidato la quota della pensione che il giudice ha stabilito in suo favore.
      Anche noi riteniamo che la via preferibile sia la prima da lei indicata, indipendentemente dal momento in cui sia intervenuto il provvedimento del giudice ex art. 146 CCII (che riprende l'art. 46 l. fall.) giacchè il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro cui i proventi dell'attività lavorativa del liquidato non sono compresi nella liquidazione giudiziale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Ne segue che nel caso non si pone un problema di restituzione di somme indebitamente acquisite all'attivo (che sarebbe configurabile come credito prededucibile da azionare ai sensi dell'art. 222 con relativa graduazione in caso di insufficienza dell'attivo), ma di una somma che è sempre stata del liquidato e che solo per effetto della procedura che ha portato allo scioglimento del conto corrente è pervenuta nelle mani del curatore e che serve alle esigenze primaria di vita del debitore e della sua famiglia.
      Non nascondiamo che questa soluzione presenta qualche forzatura, ma riteniamo che possa reggere; del resto per la restituzione deve comunque chiedere l'autorizzazione al giudice delegato che valuterà se seguire questa via o quella, indubbiamente più semplice, della inclusione del credito in questione tra quelli prededucibili, con quel che segue.
      Zucchetti SG srl