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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
FUSIONE SUCCESSIVA AD ACCORDO EX ART. 57-63 C.C.I.I.
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Gianni Ciotti
Ancona03/11/2023 10:26FUSIONE SUCCESSIVA AD ACCORDO EX ART. 57-63 C.C.I.I.
Buongiorno,
sono a presentare il seguente quesito, per avere il Vs. parere.
Una società risulta coobbligata -in solido- con altra società per il pagamento di un debito fiscale.
La società coobbligata presenta un piano di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale -ex art. 63 C.C.I.I.- nei termini di cui alla Legge 103/2023.
Intervenuta l'omologa del piano e della transazione fiscale la società (coobbligata) vorrebbe valutare la incorporazione -con fusione- della società debitore principale del debito fiscale.
Intervenuta la transazione del debito fiscale solidale, il residuo debito (quello in capo alla società incorporata) è automaticamente "transato"?
Grazie per la cortese attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2023 10:10RE: FUSIONE SUCCESSIVA AD ACCORDO EX ART. 57-63 C.C.I.I.
La premessa del discorso è che, a norma dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c. la società incorporante assume gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, come se fossero i propri, proseguendo nei relativi rapporti, quindi assume in proprio i debiti fiscali, come se fosse (stata) parte dei rapporti tributari.
Se tanto è vero, come è vero, si tratta di vedere quali sono gli effetti della ristrutturazione con transazione fiscale sui rapporti con i coobbligati e qui soccorre l'art. 59 CCII. Questa norma detta il principio (attraverso anche il rinvio all'art. 1239 c.c.) che l'accordo di ristrutturazione dei debiti che va a buon fine libera anche i coobbligati (nella domanda non si chiarisce se esista un obbligato principale o se si tratta di coobbligati paritetici, per cui seguiamo questa seconda ipotesi) rispetto ai creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione (comma 1), nel mentre lo stesso effetto non si verifica nei confronti dei creditori che non hanno aderito all'accordo giacchè il secondo comma dell'art. 59 prevede che anche nel caso di accordi con efficacia estesa, i creditori non aderenti "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".
Visto, quindi, che la società incorporante risponde dei debiti della incorporata, diventa fondamentale capire se il Fisco sia stato un creditore che abbia aderito all'accordo di ristrutturazione accettando la transazione fiscale, nel qual caso tale adesione ha liberato anche la società coobbligata che ora viene incorporata oppure non ha aderito, nel qual caso il debito della società coobbligata che viene incorporata è rimasto e, pertanto, di esso ne risponde anche l'incorporante.
A questo punto sorge però un altro problema e cioè come considerare l'eventuale cram down fiscale esercitato nella procedura di ristrutturazione ai sensi dell'art. 2bis dell'art. 63, posto che in questo caso l'AF che non ha aderito alla proposta ma la sua non adesione è stata coattivamente tramutata in adesione. Conta la volontà espressa o il risultato finale? A nostro avviso, dovrebbe essere preso in considerazione il risultato finale in quanto, seppur attraverso un intervento del tribunale, l'Erario è in quella procedura è considerato aderente,
di modo che, non solo l'approvazione spontanea della proposta di transazione, ma anche quella forzosa dovrebbe produrre la liberazione dei soggetti coobbligati al pagamento dei debiti fiscali oggetto di transazione. Questo problema comunque rimane aperto e al momento non ci risultano precedenti.
Zucchetti SG srl-
Gianni Ciotti
Ancona24/06/2024 17:57RE: RE: FUSIONE SUCCESSIVA AD ACCORDO EX ART. 57-63 C.C.I.I.
Buonasera,
mi permetto di chiedere una integrazione del parere già fornito dalla Zucchetti SG, come in oggetto, sulla "fusione successiva ad accordo ex art. 57 - 63 C.C.I.I.", essendo stato pubblicato il decreto di omologa della proposta -dal Tribunale- con l'applicazione del cram-down stante il "parere" espresso degli ENTI: Agenzia Entrate-Riscossione e INPS, gli unici coinvolti.
In data 15 maggio 2024 -notifica del 28 maggio 2024- il Tribunale, ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, con una sentenza che mi pregio di inviarvi in separata sede per farvi riflettere sul quesito di cui appresso.
Nel Piano di Ristrutturazione dei debiti, la ricorrente -una industria con 50 dipendenti- indicava, fra la debitoria da pagare un importo di ca. euro 621.000,00 -debito fiscale- solidale con la società dalla quale -oltre 6 anni prima- era stata SCISSA, con una operazione articolata -le società sono dello stesso nucleo familiare- da altra società che gestiva solamente attività immobiliare.
Il debito solidale indicato, era ed è regolarmente iscritto nel bilancio della immobiliare, che con la scissione ha trasferito alla -scissa- capannoni industriali, per l'esercizio della sua attività.
La società industriale -nell'anno 2023- ha proposto ai suoi CREDITORI -o meglio ad ADE, ADER e INPS- una ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex artt. 57/63 C.C.I.I. .
Il debito fiscale -solidale- di euro 621.000,00 ca. è tutt'ora iscritto nel bilancio della Immobiliare, che ha -peraltro- presentato domanda di rottamazione quater, in regolare esecuzione, intervenuta la "SCISSA" per il pagamento delle rate relative.
La SCISSA, per via della "sua" debitoria fiscale/previdenziale accumulata negli anni, ha richiesto -come detto- la ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale -ex artt. 57/63 CC.II.- che il Tribunale, nonostante il "parere" degli ENTI, l'ha omologata "previa applicazione del cram down fiscale e previdenziale", autorizzando il pagamento della debitoria relativa in un termine di 7 anni quella previdenziale-, di 10 anni quella fiscale.
Il debito di cui deve rispondere la SCISSA-non iscritto nel suo BILANCIO- ma conteggiato nel Piano di ristrutturazione -quale debito solidale- verrà dunque pagato nel contesto del Piano di Ristrutturazione dei debiti approvato nella misura del 40%, e anno per anno, conteggiata la quota dell'importo pagato, nel bilancio di esercizio.
Come detto, la Immobiliare, ha presentato la rottamazione quater, della quale ha pagato le rate fino al mese di maggio 2024, con la "cassa" versatale dalla "scissa".
L'omologazione di cui alla sentenza del Tribunale, consentirà -dunque- alla "scissa" di gestire la continuità aziendale, pagando nell'arco temporale autorizzato -dalla sentenza- l'esposizione complessiva nei confronti di ADER, incluso nei pagamenti il debito solidale, nella misura del 40%, per il quale nella sentenza del Tribunale, si dice che: "del pari corretta si rileva essere l'indicazione dell'intera posizione debitoria, comprensiva anche dei crediti dei coobbligati, con effetto esdebitatorio della sola società, così come appare del tutto legittima la compensazione dei crediti di imposta all'esito della risposta del 22.12.2023 con cui la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate , ha confermato l'effetto della sospensione , che in pendenza di rotta- mazione e rateizzazione si produce............ omissis ............".
E' dunque da chiedersi:
1) se la SCISSA, esegue una operazione con la quale assume -previa fusione- dopo averne acquistato le quote dai soci della Immobiliare, il DEBITO "solidale" fra le due società, che viene definitivamente ad essere un DEBITO della "scissa" -incorporante- che grazie al cram down intervenuto paga nella misura del 40%, sanando l'intera esposizione debitoria???
2) se la SCISSA, dopo l'omologa dell'accordo ex art. 57 - 63 C.C.I.I. incorporata la Immobiliare che oltre al debito solidale ha un attivo patrimoniale composto da immobili -ipotecati dall'Agenzia Entrate Riscossione prima dell'adesione alla rottamazione quater- mentre al passivo ha un'ulteriore esposizione con Agenzia Entrate Riscossione -coperta quasi del tutto dalla rottamazione quater- potrebbe avere una qualche ripercussioni sul piano di risanamento in corso -con il cram-down- approvato dal Tribunale, al quale debba essere chiesta "formale autorizzazione", per l'attuazione di tale operazione in quanto di gestione straordinaria???.
L'operazione è articolata, complessa, ma secondo il parere del sottoscritto ha un fondamento strutturale e giuridico, anche perché la "scissa" ha versato alla Immobiliare le somme per pagare le rate della transazione, ed ha quindi un CREDITO, che giustifica -a maggior ragione- oltre al debito solidale, l'incorporazione che si esegue con l'atto di fusione.
Costi limitati alle sole spese professionali/notarili.
Certamente una operazione delicata, che permetterebbe di realizzare un PIANO di RISANAMENTO -completo- di elevato rilievo, anche esemplificativo e auspicabilmente di riferimento.
Ringrazio, e invio cordiali saluti.
Dr. Gianni Ciotti
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