Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CREDITO IRPEF ANTE PROCEDURA SOCIO "FALLITO"

  • Elisa Borghi

    MODENA
    18/02/2024 20:21

    CREDITO IRPEF ANTE PROCEDURA SOCIO "FALLITO"

    Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone in liquidazione giudiziale vanta un esiguo credito IRPEF che emerge nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata relativo all'anno precedente all'apertura della procedura.
    Tale credito è stato indicato nel quadro RX come un credito da "utilizzare in compensazione e/o in detrazione"

    Poichè il Curatore non è tenuto alla presentazione dei dichiarativi fiscali per il socio debitore, e pertanto non potendo presentare una dichiarazione integrativa per chiedere a rimborso il credito, si chiede se è possibile/opportuno presentare una istanza di rimborso all'Agenzia Entrate, via pec, oppure chiedere il rimborso direttamente dal socio debitore.

    Si ringrazia anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/02/2024 15:26

      RE: CREDITO IRPEF ANTE PROCEDURA SOCIO "FALLITO"

      Al di là del fatto che il Curatore non ha titolo per intervenire sulla dichiarazione dei redditi del soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale, l'art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/98 consente la presentazione di una dichiarazione integrativa per modificare la scelta operata in dichiarazione delle destinazione del credito, ma:

      - tale dichiarazione integrativa deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di quella originaria, termine che riteniamo sia abbondantemente scaduto
      - e soprattutto consente la modifica dalla richiesta di rimborso all'utilizzo in compensazione, e non la variazione opposta.

      Né ci pare esista una via per chiedere al debitore tale importo.

      Non vediamo quindi come il Curatore possa ottenere il rimborso del credito in questione.


      Praticabile potrebbe invece essere proprio l'utilizzo in compensazione di tale credito, dopo aver verificato se esso sia ancora esistente o sia estinto per compensazione con debiti fiscali del socio debitore, o se vi sia ancora il rischio che tale compensazione possa verificarsi per debiti al momento non ancora esistenti o contestati, p.es. a seguito di accertamenti fiscali relativi a periodi ante apertura della liquidazione giudiziale.

      Versamenti a carico di tale socio, per i quali potrebbe essere utilizzato tale credito in compensazione, potrebbero essere le ritenute d'acconto sui compensi a professionisti che si sono occupati della sua procedura, o sul compenso del Curatore qualora sia liquidato separatamente per la quota a carico del socio o comunque sia in parte a lui fatturato personalmente.

      Ma tale utilizzo sinceramente non ci pare esente da possibili future contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, e forse, se è così esiguo, l'abbandono ex art. 213, II comma, CCII, potrebbe essere una scelta consigliabile.