Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Prededucibilità dei crediti - Legge fallimentare e CCII

  • Bruno Garbellini

    Tirano (SO)
    23/09/2024 10:32

    Prededucibilità dei crediti - Legge fallimentare e CCII

    Buongiorno,
    con riferimento ad una Liquidazione Giudiziale aperta in data 24.05.2024, successivamente al rigetto dell'istanza di omologazione di un concordato preventivo (la cui domanda è stata presentata in data 12.07.2022), chiedo cortesemente Vostro parere in merito all'ammissione dei crediti prededucibili ai fini della formazione dello stato passivo.
    I professionisti che hanno assistito la società nella formulazione della proposta concordataria richiedono l'ammissione in prededuzione del proprio credito per l'intero importo.
    Il sottoscritto ritiene che vada ammesso in prededuzione il 75% del credito richiesto, ex art. 6 CCII, anche se l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo è avvenuta ex art. 160 L.Fall. (ritenendo quindi di applicare comunque il nuovo CCII).
    Il professionista insiste nel richiedere il credito totale in quanto ritiene che il proprio credito si maturato durante la procedura concordataria, in vigenza della L.Fall.
    Si chiede infine se, nel caso di ammissione del 75% del credito, la restante parte vada degradata al chirografo, oppure iscritta al privilegio.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2024 18:05

      RE: Prededucibilità dei crediti - Legge fallimentare e CCII

      La liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale avviene l'insinuazione al passivo, è retta dalla disciplina del codice della crisi, sicchè la normativa applicabile per individuare le prededuzioni è quella dell'art. 6 di detto codice. Tale norma riconosce la producibilità ai crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di presentazione della domanda di concordato, ma "a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47", di modo che, se la procedura di concordato non è stata aperta il credito dei professionisti in questione non gode della prededuzione, ma soltanto del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c..
      Ad ogni modo, la prededuzione, ove riconosciuta, è limitata alla quota del 75%, come lei giustamente sostiene e la restante parte subisce la ordinaria sorte dei crediti professionali, ossia ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
      Zucchetti SG srl