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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Corrispondenza diretta al debitore - Art 148, 2 c. CCII
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)06/03/2024 14:57Corrispondenza diretta al debitore - Art 148, 2 c. CCII
Buona sera, desidero condividere con il forum alcune mie considerazioni e relativi dubbi.
L'articolo in oggetto dispone che "la corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore".
Per un recente incarico di curatore di una Srls ho contattato l'ufficio postale ove la società in L.G. aveva stabilito la propria sede legale per sapere come formalizzare la richiesta di "dirottare" la corrispondenza diretta alla debitrice al mio studio,
La soluzione proposta da Poste Spa è stata quella di richiedere il servizio "SEGUIMI" che è accordato solo previo pagamento di una somma che varia rispetto al periodo di tempo richiesto (per 12 mesi sono circa 60/70 euro).
Ho obiettato che il servizio, almeno fino a qualche tempo fa, era gratuito e che comunque c'è un articolo di legge che impone il recapito della corrispondenza al curatore.
La risposta è stata: Poste Spa è un soggetto privato ed i servizi da questa forniti vanno pagati.
Ha ragione Poste Spa?
Aggiungo:
nel mio particolare caso, presso la sede sociale la debitrice risulta sconosciuta (ciò risulta chiaramente dagli atti del fascicolo pre-concorsuale) ed è più che probabile che si verifichi la totale inconsistenza di attivo e la conseguente previsione di insufficiente realizzo.
Mai sentito il legale rappresentante, mai consegnati i libri contabili ecc.
Premesso che una delle informazioni da fornire al GD con la pre-relazione è se è stato avvisato l'Ufficio postale domando: considerata la particolare situazione appena riferita, ma anche se così non fosse, il curatore è obbligato a richiedere il servizio SEGUIMI?
Vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2024 12:49RE: Corrispondenza diretta al debitore - Art 148, 2 c. CCII
Il servizio "Seguimi" riguarda le ipotesi in cui un soggetto si trasferisca in Italia o all'estero e per evitare che la tua corrispondenza continui ad essere inoltrata al vecchio indirizzo può fare ricorso a tale servizio per far si che la corrispondenza gli venga inoltrare al nuovo indirizzo.
Questo servizio non ha nulla a che fare con l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di un soggetto persona fisica o di una società; per queste ultime l'art. 148, comma 2, CCII, prevede che la corrispondenza diretta al debitore sia consegnata al curatore e questa disposizione è applicabile a tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgano un servizio di recapito postale. Pertanto, a seguito della comunicazione alle Poste dell'apertura della procedura di liquidazione a carico della società X , con indicazione del curatore nominato e relativi indirizzi, documentata dalla nomina del tribunale, le Poste sono tenute a recapitare la corrispondenza indirizzata alla società in procedura all'indirizzo del curatore, gratuitamente. Contatti di nuovo l'Ufficio Postale e faccia presente il diritto del curatore ad ottenere il recapito della posta al suo indirizzo, con la documentazione indicata e se non provvedono ne riferisca al Procuratore della Repubblica.
Zucchetti SG srl
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