Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione passivo finanziamento garantito MCC

  • Mario Tappino

    genova
    29/04/2025 12:14

    ammissione passivo finanziamento garantito MCC

    Buongiorno
    in una Procedura dove sono Curatore una Banca ha chiesto l'ammissione al passivo di una serie di finanziamenti garantiti dallo stato ex L. n. 662/96 , in relazione ai quali però ho un dubbio.
    quantomeno l'ultimo finanziamento è stato concesso quando la società era già palesemente insolvente e la stessa Banca ha affermato di averlo dato sul presupposto essenziale che fosse garantito dal Medio credito.
    Trovo pertanto che sia stata un'operazione fraudolenta o, comunque, eseguita ai danni del fondo, per cui mi chiedo se posso escludere il credito per tale ragione e su ci sono delle basi normative e/o sentenze precedenti su tale questione. Oppure in alternativa è possibile proporre altre azioni contro la banca ?
    trovo questa prassi molto scorretta e non vorrei affatto convalidarla.
    Grazie molte
    MT
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2025 19:42

      RE: ammissione passivo finanziamento garantito MCC

      Secondo Cass. 04/11/2024 , n. 28320 "Va qualificata come concessione abusiva di credito la condotta illecita del soggetto finanziatore che, in simmetria con il ricorso abusivo al credito, tale credito accordi, o continui a concedere, incautamente, con colpa grave o dolo, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato d'insolvenza o di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare ex ante con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati e così permettendo all'impresa decotta la prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita, con il conseguente aumento del dissesto".
      Nel caso esaminato dalla Corte, questa richiama addirittura l'art. 146 l. fall., che evoca una prospettiva di collaborazione in società di fatto, ma senza arrivare a tanto, non vi è ormai più dubbio che una condotta del genere integri un illecito del soggetto finanziatore, in quanto questi viene meno ai suoi doveri primari di prudente gestione e lo obbliga al risarcimento del danno, qualora discenda da tale illecito un aggravamento del dissesto, in concorso con la responsabilità degli amministratori; fermo restando in capo al curatore l'onere di dedurre e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito: la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita e il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta.
      Potendo il curatore agire in giudizio nei confronti dell'istituto di credito che abbia erogato il credito assumendo un rischio irragionevole nel concedere il finanziamento, lo stesso curatore può, in sede di verifica del passivo escludere il creito insinuato perché frutto di concessione abusiva contrapponendo il maggior credito risarcitorio da azionare .
      Zucchetti SG srl