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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Perizia di stima ex art. 216 1° comma CCII
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Debora Zani
Brescia25/09/2024 12:08Perizia di stima ex art. 216 1° comma CCII
Buongiorno,
l'art. 216 del CCII recita: "La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile."
Avrei necessità dei seguenti chiarimenti.
1. la perizia redatta dal professionista incaricato dev'essere necessariamente depositata telematicamente da quest'ultimo, che di conseguenza dovrebbe richiedere l'abilitazione alla Cancelleria, o può farlo il Curatore in sua vece?
2. dove trovo pubblicati sul PVP i modelli informatici delle relazioni di stima?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
26/09/2024 12:54RE: Perizia di stima ex art. 216 1° comma CCII
Partendo dalla seconda delle domande formulate, osserviamo che sul pvp non sono ancora presenti i modelli informatici delle relazioni di stima.
Quanto alla prima questione, il discorso è più articolato, ed il suo esame non può prescindere dall'analisi dell'intero comma 1 dell'art. 216, che consta di plurimi periodi, tutti dedicati alla relazione di stima.
La norma reca in primo luogo la regola generale secondo cui "I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2".
Aggiunge, al secondo, periodo quanto segue: "La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".
Il terzo periodo prescrive che "I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
Il quarto periodo reca una sanzione: "L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico".
Come si vede, il secondo periodo non prevede expressis verbis che il deposito della relazione di stima debba essere eseguito dall'esperto nominato dal curatore, sicché prima facie si potrebbe ritenere possibile anche un deposito curato dal curatore.
Sennonché questa prospettiva ermeneutica non ci pare condivisibile, dacché ove accolta sarebbe del tutto inutile, poiché tutti gli atti del curatore devono essere depositati in modalità telematica a norma dell'art. 16-bis, comma 4-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (successivamente abrogato dal d.lgs 149/2022), per cui non avrebbe avuto senso ribadirlo in questa norma.
Ecco perché ci sembra che l'onere del deposito telematico sia concepito a carico dell'esperto. Tale esegesi, del resto, trova conferma nel quarto periodo, che sanziona questa omissione (sanzione di cui peraltro la relazione illustrativa al codice della crisi non fa menzione) con la revoca dell'incarico, che non può essere inteso quale revoca dell'incarico del curatore, poiché altrimenti si dovrebbe dire che onerato dal deposito della relazione di stima sia quest'ultimo.
Detto questo, non vediamo ostacoli al fatto che il deposito telematico sia eseguito dal curatore.
Invero, lo scopo della norma ci sembra essere quello di scongiurare depositi cartacei, con la conseguenza che se l'obiettivo del deposito telematico è stato raggiunto (perché, come a volte accade nella prassi, lo stimatore trasmette la perizia al curatore e quest'ultimo la deposita come atto strutturato) a nostro avviso la volontà normativa è stata rispettata.
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