Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

assegno mantenimento figli

  • Giada Bianchini

    Perugia
    08/06/2023 14:49

    assegno mantenimento figli

    Buonasera,
    in una procedura di liquidazione giudiziale di ditta individuale l'ex coniuge ha presentato domanda d'ammissione al passivo per crediti alimentari con privilegio ex art 2751 c.c. e/o in prededuzione, relativi all'assegno di mantenimento in favore del figlio. Tali crediti sono in parte risultanti da atto di precetto e successivo pignoramento ed in parte relativi al periodo post apertura della procedura.
    A mio avviso le mensilità successive all'apertura della procedura sono da ammettere in prededuzione, alle ultime tre mensilità antecedenti l'apertura della procedura va riconosciuto il privilegio generale ex art. 2751 c.c. e per le restanti l'ammissione va fatta in chirografo.
    Vorrei avere il Vs parere in merito alla questione.
    Grazie e buon lavoro.
    GB
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2023 18:51

      RE: assegno mantenimento figli

      I crediti anteriori per assegni di mantenimento nei confronti del figlio vanno trattati come gli altri creditori e possono partecipare al passivo con la collocazione da lei indicata, ossia riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 c.c. per le ultime tre mensilità (n. 4, co. 1, art. 2751 c.c.) e il resto in chirografo.
      I ratei successivi, pur risalendo al medesimo provvedimento di divorzio (visto che lei parla di ex coniuge) antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale, non costituiscono crediti concorsuali in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo detto evento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili in quanto non rientranti nella elencazione dell'art. 6 CCII né qualificati tali da altra previsioni di legge e, comunque, estranei all'attività e alle funzioni della procedura concorsuale; trattasi in sostanza di un debito personale che il liquidato si trova nella impossibilità di adempiere in quanto i suoi beni sono tuti messi a disposizione dei creditori e a cui non è tenuto a provvedere la procedura.
      A questo meccanismo, che colpisce anche i figli minori, possono essere apportati due rimedi. Il primo è quello di cui all'art. 146 CCII, nel caso il liquidato disponga di stipendi, pensioni o altri redditi, che, in forza della norma citata, possono essere trattenuti dal percipiente "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia" indicati dal giudice delegato; ossia, il giudice nell'indicare la quota a disposizione del sovraindebitato, deve tenere conto anche del mantenimento cui l'obbligato è tenuto verso il figlio. Nel caso, invece, in cui il liquidato non abbia alcun mezzo di sussistenza, il giudice delegato, in applicazione del primo comma dell'art. 147 CCII, "può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia"-
      Zucchetti SG srl