Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Bene immobile restituito alla fallita ex art 213 comma 2

  • Stefania De Michele

    LECCE
    29/10/2024 12:17

    Bene immobile restituito alla fallita ex art 213 comma 2

    Una srl a capitale privato che è proprietaria e gestiva una discarica di rifiuti dopo essere andata in liquidazione volontaria è attualmente in liquidazione giudiziale.
    I curatori, considerato che il terreno sul quale insiste la discarica necessita di bonifica e successiva post gestione trentennale con costi molto elevati, rinunciano alla liquidazione dell'immobile alla società, il quale viene quindi restituito alla società.
    Si chiede se il legale rappresentante (ex liquidatore volontario) al quale è stato notificato il decreto del GD di restituzione ora può procedere, ovvero deve procedere ovvero non può procedere a restituire ai soci il bene immobile poiché ovviamente non dispone di risorse finanziarie per occuparsi della bonifica e della post gestione trentennale.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/10/2024 20:16

      RE: Bene immobile restituito alla fallita ex art 213 comma 2

      L'apertura della liquidazione giudiziale assorbe la liquidazione volontaria in cui la società si trovava in quanto l'attività demandata al liquidatore viene ora svolta dal curatore, pertanto il liquidatore, pur non cessando dalla carica, rimane in una posizione di quiescenza, nel senso che rappresenta la società e interloquisce con il curatore, ma la liquidazione dei beni viene esercitata dal curatore. Tanto si spiega allorchè la disponibilità dei beni della società passa al curatore della procedura collettiva, ma quando la procedura non acquisisce un bene o, dopo averlo acquisito, ne restituisce la disponibilità alla società ammessa alla liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 142, comma 3 e 113, comma 2 c.c.i.i., sorge il problema di come deve comportarsi liquidatore volontario.
      Certamente egli può provare a vendere i beni non acquisiti alla procedura o restituiti, essendo questo lo scopo della liquidazione, ma se i beni in questione sono invendibili, come nel caso in esame, e vi è urgenza a provvedere ad opere di bonifica per effettuare le quali non ha alcuna disponibilità, pensiamo che egli possa chiudere la liquidazione in quanto esaurito il suo scopo, presentando il bilancio finale di cui all'art. 2492, senza tuttavia chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese essendo ancora aperta la liquidazione giudiziale.
      A seguito di tanto, i beni della società dismessi dalla procedura concorsuale passano in una sorta di comproprietà ai soci della srl, con i relativi oneri quanto alla bonifica.
      Zucchetti SG srl