Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Pagamento contributo unificato Pvp per pubblicazione bando cessione quote societarie liquidazione giudiziale

  • Luigi Sica

    Torino
    22/11/2024 17:50

    Pagamento contributo unificato Pvp per pubblicazione bando cessione quote societarie liquidazione giudiziale

    Buonasera,
    devo procedere alla pubblicazione di un bando d'asta per cessione di quote societarie per un importo pari ad € 10.000,00.

    Secondo quanto previsto dall'art 2470 c.2 se la cessione viene autenticata tramite atto notarile o iscrizione su Registro Imprese, le quote vanno considerate come beni mobili registrati e pertanto va pagato il contributo unificato ai fini della pubblicazione del bando d'asta.
    Ma il contributo unificato di € 100,00 è dovuto per la pubblicazione di bandi relativi a beni immobili o mobili registrati per € 25.000,00.
    Pertanto, nel caso specifico, essendo il prezzo delle quote pari ad € 10.000,00 ossia nettamente inferiore alla soglia di € 25.000,00 , va comunque pagato il contributo unificato ai fini della pubblicazione?

    Grazie

    Cordiali saluti

    Dott. Luigi Sica
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2024 08:54

      RE: Pagamento contributo unificato Pvp per pubblicazione bando cessione quote societarie liquidazione giudiziale

      Il comma 1 dell'art. 18 bis del DPR n. 115 del 2002, inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 27
      giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a seguito dell'ultima modifica attuata con l'art.13, comma 1, lettera a), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, prevede che "Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente ….. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto".
      Ossia il contributo non è dovuto per la pubblicazione della vendita dei beni mobili anche se con riferimento agli stessi di frequente si richiama il limite del 25.000 euro, ma questo deriva da una malinteso coordinamento tra l'art. 18-bis citato e l'art. 490 c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000 e dei beni immobili.
      Zucchetti SG srl