Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DELLA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

  • Rosa Salerno

    Cosenza
    23/05/2025 17:40

    OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DELLA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

    Per quanto concerne l'obbligo previsto a carico dell'amministratore di comunicare la propria pec al registro delle imprese (previsto dalla legge di bilancio 2025), nel caso dei fallimenti e delle liquidazioni giudiziali sarà il curatore a dover comunicare il proprio indirizzo pec al registro delle imprese in quanto a lui spettano i compiti gestori nelle procedure concorsuali?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/05/2025 16:20

      RE: OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DELLA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

      L'obbligo per il curatore di comunicare l'indirizzo Pecs della procedura al Registro Imprese sussiste dal 2012.
      Zucchetti SG Srl
      • Rosa Salerno

        Cosenza
        26/05/2025 16:26

        RE: RE: OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DELLA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

        Il quesito non riguardava l'obbligo di comunicazione della pec della procedura, che è noto debba essere realizzato dal curatore, bensì il nuovo obbligo di comunicazione della pec dell'amministratore (previsto dalla legge di bilancio 2025) o comunque del soggetto gestore.
        La scrivente ritiene che tale obbligo riguardi direttamente anche il curatore.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/05/2025 17:15

          RE: RE: RE: OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DELLA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

          Probabilmente siamo stati troppo sbrigativi nella precedente risposta e ce ne scusiamo. Indubbiamente la legge di bilancio 2025 (in particolare l'art. 1, comma 860) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro Imprese in modo da garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la P.A.. Quando abbiamo detto che tale obbligo sussisteva per il curatore dal 2012 intendevamo dire che, poiché con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, in vigore dall'1.1.2013, era stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC), questo obbligo esauriva l'attività del curatore di comunicazione della Pec, avendolo già fatto. Visto che il curatore continua ad esercitare le stesse funzioni di prima dell'entrata in vigore della nuova legge di bilancio, ci sembra che egli non debba comunicare al registro imprese altra Pec che quella della procedura, che costituisce lo strumento di comunicazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, che vengono in contatto con la stessa..
          Zucchetti SG Srl