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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
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Elisa Giordana
VERZUOLO (CN)23/01/2024 15:57PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Buongiorno
un legale predispone domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale di una SRL, chiedendo di essere ammesso "in prededuzione in via chirografaria" per i compensi derivanti dalla predisposizione del ricorso in proprio per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale stessa.
Stando al tenore letterale dell'art.6 CCII, tali spese non sarebbero elencate tra quelle ammissibili in prededuzione, ma parte della dottrina ritiene la non elencazione nell'art.6 CCII una mera dimenticanza del legislatore, tanto più se raffrontato con l'art.111 c.2 L.F .
Si richiede pertanto un parere in merito all'ammissione in prededuzione delle spese legali per la predisposizione del ricorso in proprio per l'apertura di una liquidazione giudiziale.
Grazie-
Ottavia Simili
Roma23/01/2024 18:25RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Io nel progetto di stato passivo che sto redigendo ho identica situazione e ho proposto la non ammissione della prededuzione chirografari così motivandola:
- In merito alle spese legali per il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si propone l'ammissione in chirografo per Euro ____________ oltre spese generali.
Il ricorrente richiede la prededuzione chirografaria richiamando Cass. 18922/2014 e Trib. Milano 22065/2017. La sottoscritta evidenzia che tali pronunce sono attinenti alla vecchia Legge Fallimentare.
L'art. 6 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, "Prededucibilità dei crediti", elenca quali sono i crediti che sono considerati prededucibili e non vi rientrano i crediti sorti in funzione dell'apertura della liquidazione giudiziale. Differiva in questo la Legge Fallimentare quando all'art. 111 recitava: "Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge";
Si tratta, secondo il CCII, oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, dei crediti:
a) relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
Vediamo in udienza il GD se concorderà con me o no.
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Carlotta Cento
Milano05/09/2024 10:57RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Buongiorno,
chiedo alla collega Dott.ssa Simili, a seguito di questo suo intervento del 23/01/2024,
se in udienza il GD ha poi concordato con Lei nel non riconoscere la prededuzione alle spese legali per il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, oppure se è stata concessa la prededuzione e, in quest'ultimo caso, se è stato richiamato qualche particolare motivo.
grazie
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Ottavia Simili
Roma05/09/2024 15:50RE: RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Buongiorno.
Il GD in udienza ha concordato con me ed il creditore non ha promosso opposizione al decreto di ammissione allo stato passivo in chirografo.
Un saluto,
O.S.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2024 20:21RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
A nostro avviso il legislatore del codice ha abbandonato il precedente sistema che lasciava la valvola della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o funzione della procedura al deliberato e dichiarato scopo di restringere il campo delle prededuzioni e, in particolare delle spese delle procedure, individuando singole ipotesi che sono quelle elencate nell'art. 6 e tutte quelle comunque previste da una norma di legge. Ed il fatto che ai crediti professionali siano dedicate autonome disposizioni (le lettere b e c) porta ad escludere che quelli non menzionati nelle stesse o espressamente qualificati come tali da specifiche disposizioni di legge possano qualificarsi come prededucibili.
A nostro parere, pertanto, il credito del legale che assiste il debitore per l'accesso alla liquidazione giudiziale non gode oggi della prededuzione perché non rientra nella previsione dell'art. 6 né di altra previsione di legge che attribuisca tale qualifica. Esclusa la prededuzione, il credito in questione va collocato in chirografo, in conformità a quanto richiesto dall'istante che, appunto nell'ambito delle prededuzioni, aveva parlato di chirografo.
Condividiamo in sostanza la soluzione data dalla dott.ssa Simili
Zucchetti Sg srl-
Ottavia Simili
Roma24/01/2024 12:12RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Segnalo questa recente giurisprudenza a conforto del fatto che l'art. 6 stabilisce TASSATIVAMENTE i casi in cui spetta la prededuzione:
Liquidazione controllata: carattere privilegiato del credito del legale che assiste il debitore
Tribunale Savona, 05 Dicembre 2023. Pres. Di Lorenzo. Est. Ferretti.
Liquidazione Controllata – Compenso dell'avvocato che ha redatto il ricorso – Prededucibilità – Esclusione
Il credito maturato dal legale per l'assistenza del debitore nella liquidazione controllata gode unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n.2) c.c., non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non rientrando esso tra i creditori "posteriori" ex art. 277 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2024 20:46RE: RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Grazie per la segnalazione che ci conforta nella tesi da noi sempre sostenuta della tassatività dell'elencazione di cui all'art. 6 e della svolta, rispetto al passato, realizzata da questa nuova norma. Tuttavia, come abbiamo anche sul punto altre volte evidenziato, proprio in tema di liquidazione controllata l'art. 277, oltre al comma 1 richiamato nel provvedimento del tribunale di Savona, contiene anche un comma 2 del seguente tenore: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti", la cui prima parte riprende i concetti di occasionalità e funzionalità propri del secondo comma dell'art. 111 legge fall. e la funzionalità difficilmente può riferirsi ai crediti posteriori, che già rientrano nel concetto di occasionalità.
Zucchetti SG srl .
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Maria Paola Dente
ROMA28/01/2025 12:48RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Buongiorno,
avendo letto questi interessanti contributi vorrei cortesemente sapere se anche le spese legali liquidate dall'ordinanza che ha accolto l'opposizione allo stato passivo vanno collocate in chirografo, ovvero vanno riconosciute in prededuzione.
E, se fossero in prededuzione, andrebbero riconosciute per intero - ove l'attivo non fosse sufficiente a coprire anche il compenso del curatore, ovvero andrebbero graduate?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2025 17:18RE: RE: PREDEDUZIONE SPESE LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La lett. d) del comma 1 dell'art. 6 c.c.i.i., qualifica prededucibili "i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". E' chiaro pertanto che le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo poste a carico della liquidazione giudiziale sono da considerare come prededucibili in quanto sorte nel corso della procedura e funzionali alla realizzazione della stessa, quale è l'accertamento del passivo.
Quando l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni vanno tra loro graduati in virtù del disposto di cui all'art. 222, comma 4.
Nella graduazione tra il credito del curatore per il suo compenso e quello della parte vincente nel giudizio di opposizione prevale il primo in quanto il compenso è da qualificare come spesa di giustizia assistita dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nel mentre le seconde attengono ad un giudizio di natura cognitoria, che non godono di alcun privilegio, sicchè nella graduazione tra le prededuzioni andrebbero collocate in chirografo.
Zucchetti SG srl
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