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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Comunicazione ex art. 29 del D.L. 78/2010
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Daniela De Angelis
Roma06/12/2023 13:17Comunicazione ex art. 29 del D.L. 78/2010
Buongiorno,
una Camera di Commercio nn sta più accettando le comunicazioni in oggetto ritenendo che non sia più una adempimento del Curatore, che deve solo comunicare la pec. Vi sembra corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/12/2023 19:10RE: Comunicazione ex art. 29 del D.L. 78/2010
Si questa sarebbe la posizione più corretta che la maggioranza dei curatori si sta augurando diventi la linea direttiva, finora disattesa.
Il manuale operativo Unioncamere dispone, infatti al punto 1.3.4 Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione:
"La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:
a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.
L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE (approvato con Decreto 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.
Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica" del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma""
Come si vede tra i soggetti tenuti alla comunicazione non è indicato il curatore che forzatamente in altre comunicazioni della Camera commercio viene indicato come "esecutore", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p) del Dlgs 231/2007 ovvero come soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Zucchetti Sg srl-
Daniela De Angelis
Roma06/12/2023 19:42RE: RE: Comunicazione ex art. 29 del D.L. 78/2010
Temo di non essermi spiegata bene.
Io intendevo la comunicazione prevista dal comma 6 della norma in oggetto, secondo cui:
In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/12/2023 10:38RE: RE: RE: Comunicazione ex art. 29 del D.L. 78/2010
Ci scusi, ma ci siamo fatti fuorviare dal vivace dibattito in corso sulla comunica del titolare effettivo.
Venendo alla sua domanda la posizione della Camera di Commercio ci sembra corretta in quanto con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013, è stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC).
Tale comunicazione, unita all'obbligo posto al curatore, sia dall'art. 92 l. fall. che dall'art. 200 CCII di comunicare via Pec e ai creditori e ai titolari di diritti sui beni nella disponibilità della procedura l'avvenuta apertura del concorso e di tutti i dati utili per parteciparvi, ha reso superflua la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, finalizzato alla partecipazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate.
Zucchetti SG srl
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