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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Inefficacia atti a titolo gratuito ex art. 163 ccii
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Luigi Sica
Torino03/10/2024 11:31Inefficacia atti a titolo gratuito ex art. 163 ccii
Premesso che l'art. 163 CCII (riprendendo e in parte modificando il contenuto del previgente art. 64 lf) dispone che: "1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.".,
chiedo se, una volta venduti tramite procedura della liquidazione giudiziale, i beni immobili vengano purgati anche della formalità di un vincolo di destinazione (che rientra nel caso della inefficacia per i creditori, prevista dall'art .163 di cui sopra e per i quali non vi sia stato reclamo al tempo della trascrizione della sentenza di l.g.) al pari delle altre eventuali formalità (ipoteca per fondiario, ecc...).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2024 17:40RE: Inefficacia atti a titolo gratuito ex art. 163 ccii
Gradiremmo apire meglio la situazione. Esisteva un vincolo di destinazione sui beni venduti nella liquidazione giudiziale, a favore di chi? Probabilmente della procedura stessa, ma non sappiamo. Era stato trascritto detto vincolo? Cosa è disposto nel provvedimento di cancellazione del giudice delegato?
Ci faccia sapere.
Grazie
Zucchetti SG srl-
Luigi Sica
Torino03/10/2024 17:59RE: RE: Inefficacia atti a titolo gratuito ex art. 163 ccii
I beni immobili (già gravati da ipoteca e mutuo anteriormente alla apposizione del vincolo di destinazione, posto meno di due anni prima della apertura della l..g. e mobili registrati ) verranno acquisiti alla l.g. tramite trascrizione della sentenza di l.g. sugli stessi. Il vincolo di destinzioneè stato apposto a favore dei genitori ( nati il 1956 e 1958 ) della socia fallita in proprio, quale socia della snc fallita. Lo scopo dichiarato nell'atto notarile che ha posto il vincolo è il seguente : I descritti beni immobili, beni mobili registrati, i frutti ed i proventi dagli stessi prodotti, vengono destinati dalla parte conferente ai seguenti scopi di destinazione (interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 2 comma c.c.), ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.:
Far fronte ai bisogni della parte beneficiaria, coniugi XXXXXX, al fine di consentirle una dignitosa e serena senilità e di far fronte in particolare allo stato di difficoltà, dovuto proprio all'avanzamento dell'età, in cui gli stessi versano negli ultimi anni consentendogli, altresì ed a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- poter usufruire di adeguate cure mediche e sanitarie che si sono rese necessarie in considerazione dell'avanzare degli anni;
- poter assumere collaboratrici e/o collaboratori domestici che garantiscano condizioni igieniche adeguate nel luogo ove la parte beneficiaria vive e che provvedano a curarne l'alimentazione e, più in generale, ad assisterla migliorando così le sue condizioni di vita;
- poter frequentare centri specializzati per anziani che permettano loro di effettuare una adeguata attività fisica, al fine di prevenire eventuali disturbi fisici dovuti all'età;
- poter beneficiare dell'assistenza da parte di personale infermieristico specializzato a trattare persone anziane, anche con difficoltà motorie, qualora tali difficoltà dovessero palesarsi in futuro.
Il GD non ha ancora disposto nulla nel provvedimento di cancellazione poichè i beni devono ancora essere liquidati. Il quesito desidera sapere se il vincolo di destinazione verrà rimosso con il semplice ordine di cancellazione delle formalità una volta acquisiti i beni alla procedura tramite semplice trascrizione della sentenza di apertura della l.g..e venduti con le normali procedure previste.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2024 11:04RE: RE: RE: Inefficacia atti a titolo gratuito ex art. 163 ccii
Da quanto abbiamo capito, il socio nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, aveva disposto un vincolo di destinazione in favore dei genitori per i fini da lei riportati, con atto regolarmente trascritto. Aperta la liquidazione, considerando tale atto di destinazione atto a titolo gratuito, è stata trascritta la sentenza di apertura della procedura ai sensi del comma 2 dell'art. 163, senza che sia stata proposto alcun reclamo,
Se questa è la situazione, i beni oggetto del vincolo di destinazione sono stati acquisiti all'attivo della procedura, come se fosse stata esercitata una azione revocatoria che avesse dichiarato l'inefficacia di quell'atto, e sono stati acquisiti nelle condizioni in cui si trovano, ossia anche con l'iscrizione ipotecaria preesistente alla costituzione del vincolo.
La procedura può quindi procedere alla liquidazione di questi beni ed è chiaro che la trascrizione di quel vincolo, così come l'iscrizione ipotecaria, deve essere eliminata. In mancanza di norme che regolino la cancellazione delle trascrizioni degli atti a titolo di liberalità acquisiti ai sensi del comma 2 dell'art. 163, deve ritenersi che a detta cancellazione possa e debba provvedere il giudice delegato, all'ato della vendita e del pagamento del prezzo.
Zuccherri SG Srl
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