Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Concordato preventivo in continuità - moratoria per MCC e relativo voto

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    23/09/2023 11:07

    Concordato preventivo in continuità - moratoria per MCC e relativo voto

    Buongiorno,
    in un cp in continuità è stato previsto un fondo privilegiato per le garanzie prestate da MCC (limitatamente all'importo garantito).
    Gli istituti di credito garantiti sono stati, invece, appostati a chirografario per l'intero importo.

    Orbene, mi chiedo se il pagamento del fondo MCC vada tassativamente previsto entro il termine di cui al 109, c. 5 (180g) ovvero, vada quantomeno dimostrata l'esistenza di risorse finanziarie per soddisfarlo in tale termine?

    Se fosse necessario (ma concretamente non ci fossero le risorse finanziarie nel termine dei 180 g), ritenete applicabile l'art. 86 CCII?
    Così facendo, però, sembrerebbe necessario creare una classe per MCC che voterebbe, duplicando - temo - il voto dei creditori finanziari garantiti.

    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/09/2023 17:45

      RE: Concordato preventivo in continuità - moratoria per MCC e relativo voto

      Il credito di MCC è eventuale e futuro in quanto al momento creditori sono le banche che hanno effettuato il finanziamento chirografario e, solo dopo che le banche abbiano escusso la garanzia di MCC, questa diventa creditrice; per questo motivo MCC non è indicata tra i creditori, ma viene costituito un fondo per l'eventualità che lo diventi, dato chela collocazione della garante (privilegiata) è diversa da quella delle banche (chirografarie) per cui il fondo serve, non per la votazione, cui si riferisce il quinto comma dell'art. 109, ma per la prova della fattibilità del concordato; per dimostrare cioè che anche nel caso intervenga MCC come privilegiata, il concordato abbia i mezzi per fari fronte a questo debito qualificato e agli altri.
      Di conseguenza quando si presenta il concordato devono esistere le condizioni di fattibilità, ma, poiché questo requisito va valutato dal tribunale solo in termini di manifesta infondatezza (art.47 CCII) è al momento del voto che debbono esistere le condizioni per assicurare i creditori che il concordato e il relativo piano sono realizzabili.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        25/09/2023 10:20

        RE: RE: Concordato preventivo in continuità - moratoria per MCC e relativo voto

        Quindi, a vostro avviso, in sede di ammissione, il piano non deve necessariamente mostrare le risorse per soddisfare il (futuro) debito privilegiato MCC nel termine di 180 gg dall'omologazione?
        Ricordando che il piano prevede il pagamento degli istituti di credito chirografari all'x% dell'intero loro credito (anche per la parte garantita da MCC) al terzo anno e un fondo per MCC (per l'importo garantito) il cui pagamento al secondo anno, mi chiedo se tale previsione (i.e. pagamento MCC dopo i 180 gg dalla presunta omologazione) sia ammissibile o implica di creare una classe ad hoc (che vota)?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/09/2023 12:22

          RE: RE: RE: Concordato preventivo in continuità - moratoria per MCC e relativo voto

          Il termine di 180 giorni di cui tratta l'art. 109, co.5 CCII ha lo scopo di identificare i creditori prelatizi che possono essere ammessi al voto, nel senso che nel nuovo concordato in continuità sono ammessi al voto anche i creditori prelatizi quando sono pagati non integralmente o non in denaro o non entro i 180 giorni dall'omologa, tuttavia, come dicevamo nella risposta precedente, al momento MCC non è un creditore in quanto non ancora escusso dalle banche. Non va dimenticato infatti che MCC non ha fornito una garanzia al debitore, ma ha garantito le banche che hanno finanziato il debitore dall'inadempimento di questi, tant'è che la giurisprudenza ha escluso l'esistenza di un rapporto di solidarietà tra le parti ed ha parlato di autonomia del credito da rimborso per il caso appunto che il MCC sia costretto a pagare una somma alle banche. Questo spiega perché al momento del concordato n MCC non va considerato tra i creditori, ma va previsto un fondo per dimostrare che il concordato è fattibile anche nell'eventualità. Abbastanza probabile, che MCC sia escussa e diventi creditore in via privilegiata di una somma che al momento è considerata in chirografo e, poiché la fattibilità, a parte i casi di palmare evidenza di irrealizzabilità del piano, non va valutata dal tribunale per l'ammissibilità, bensì dai creditori che votano, è necessario, come dicevamo, che all'epoca del voto il fondo in favore di MCC sia costituito nel mentre prima di tale momento è sufficiente assicurare che lo stesso verrà costituito documentando tale intenzione in qualche modo.
          Zucchetti SG srl