Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

concordato preventivo in bianco art. 44 comma 1 CCII

  • Palmina Toma

    Brindisi
    17/04/2026 12:40

    concordato preventivo in bianco art. 44 comma 1 CCII

    Nel caso di concordato preventivo proposto da una S.n.c., ai fini della costruzione dell'alternativa liquidatoria rappresentata dalla liquidazione giudiziale, occorre tenere conto anche della possibile estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili?

    Faccio un esempio pratico: la società ha un attivo immobiliare pari a euro 500.000 e un passivo complessivo di euro 1.500.000. Poiché, in ipotesi di liquidazione giudiziale, la procedura potrebbe estendersi ai soci, se questi ultimi sono titolari di ulteriori beni immobili o di altro patrimonio personale, l'alternativa liquidatoria deve considerare anche la possibile soddisfazione dei residui crediti per euro 1.000.000 mediante liquidazione del patrimonio personale dei soci?

    In altri termini, nella stima dello scenario liquidatorio, è corretto valorizzare anche l'attivo potenzialmente ricavabile dai soci, tenendo conto della rispettiva quota di responsabilità e delle concrete modalità di realizzo dei loro beni?

    Inoltre, con riferimento al concordato liquidatorio e al requisito dell'apporto di risorse esterne in misura almeno pari al 10% dell'attivo, si chiede se tale apporto possa essere considerato proveniente dai singoli soci oppure se, trattandosi di soci illimitatamente responsabili, le somme da essi immesse non possano qualificarsi come vere e proprie "risorse esterne", in quanto riconducibili a soggetti già obbligati per i debiti sociali.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/04/2026 19:58

      RE: concordato preventivo in bianco art. 44 comma 1 CCII

      Essendo fondamentale in ogni tipo di concordato preventivo che la proposta concordataria non sia deteriore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale in virtù della previsione di cui al comma 1 dell'art. 84 CCII, è chiaro che qualora la proposta di concordato sia presentata da una s.n.c., da una s.a.s. o da una s.a.p.a., va verificato il possibile ricavo dalla apertura a carico della società della liquidazione giudiziale tenendo conto che essa comporta l'automatica apertura della liquidazione anche a carico dei soci illimitatamente responsabili delle stesse, indipendentemente dalla loro qualifica di imprenditori e del loro stato di insolvenza, in forza del disposto di cui all'art. 256, comma 1.
      Nei concordati preventivi liquidatori, il comma 4 dell'art. 84 richiede "un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo". Tale apporto può essere effettuato anche dai soci illimitatamente responsabili della società (di una del tipo indicato) che presenta il concordato in quanto lo prevede espressamente l'ultima parte del citato comma 4, lì dove dispone che "Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali"; ossia è necessario che le risorse esterne siano indifferenti per la procedura nel senso che non apportano un incremento del passivo in quanto non vi è obbligo di restituzione o i soci accettino la postergazione per cui il rimborso dei finanziamenti può avvenire solo successivamente alla soddisfazione dei creditori; inoltre è richiesto che le risorse esterne sia indirizzate alla realizzazione del concordato. Tuttavia pur ricorrendo queste condizioni, l'apporto che risponda alle percentuali indicate non sufficiente all'omologa in quanto va sempre verificato la convenienza del concordato rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società e per ripercussione dei soci illimitatamente responsabili.
      Zucchetti SG srl