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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
azienda ceduta da srl in liquidazione giudiziale - estensione a cessionario con medesimi soci srl fallita
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)26/11/2024 05:54azienda ceduta da srl in liquidazione giudiziale - estensione a cessionario con medesimi soci srl fallita
La A srl risulta essere stata dichiarata in liquidazione giudiziale; dagli atti emerge che A srl aveva ceduto a B srl l'unica l'azienda (trattasi di esercizio di vicinato di articoli per la casa, ceduto con atto notarile di cessione d'azienda); la compagine sociale di B srl è composta al 50% da un socio X già socio al 25% in A srl; successivamente B srl cede (sempre con atto notarile di cessione d'azienda) la medesima azienda a C srl, nella quale il 95% delle quote è del medesimo socio X, già socio al 50% di B srl e al 25% di A srl.
Si chiede se nella situazione sopra descritta ravvisiate ipotesi configurabili nell'art. 256 CCI o altre ipotesi di estensione del fallimento e quali azioni ritenete debba compiere il Curatore; in particolare, ove si ravvisi un'ipotesi di estensione del fallimento, si chiede se l'istanza debba essere presentata dal Curatore e in quale forma, o se sia necessario un previo intervento del Pubblico Ministero.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2024 19:12RE: azienda ceduta da srl in liquidazione giudiziale - estensione a cessionario con medesimi soci srl fallita
Ci sembra difficile pervenire ad una estensione della liquidazione giudiziale aperta nei confronti della srl A alle srl B e C o al socio X, in quanto bisognerebbe ipotizzare l'esistenza di una super società di fatto tra A-B e C e il sig. X che svolgevano l'attività di vendita articoli per la casa, di modo che, appurata l'esistenza di una tale super società di fatto, la stessa potrebbe essere ammessa alla liquidazione giudiziale e con essa i soci illimitatamente responsabili. Costruzione non agevole da dimostrare in quanto nel caso è raffigurabile un soggetto, il sig. X, che ha gestito le varie società cui partecipava in modo da svuotare di contenuto quella poi dichiarata insolvente, la srl A, e appropriarsi dell'intera azienda che era di A, tramite la srl C, di cui detiene il 95% delle quote.
Questa illecita attività, da esporre nelle relazioni da inviare al P.M. dal punto di vista civilistico sembra più vicina alla fattispecie di cui all'art. 2497 c.c. potendosi raffigurare una serie di società di fatto eterogestite da una holding personale occulta, il sig. X, per cui può essere chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di costui allo scopo di incrementare il patrimonio destinato ai creditori della società istante per effetto del sorgere di un credito risarcitorio verso chi (il signor X) ha esercitato, abusandone, attività di direzione e coordinamento delle società A, B e C, , arrecando pregiudizio ai creditori di A. In sostanza si dovrebbe sostenere che il signor X ha svolto una attività di coordinamento e di controllo sulle tre citate società operando nell'interesse imprenditoriale contrario a quello delle società utilizzate ed in violazione dei principi di corretta gestione (rendendole meri veicoli strumentali all'interesse proprio), per cui questo signore è responsabile del pregiudizio patrimoniale provocato alle subornate verso i creditori di queste; diritto dei creditori che viene esercitato, a norma del quarto comma dell'art. 2497 c.c., dal curatore di una delle società in liquidazione giudiziale. Non è agevole neanche questa costruzione, ma ci sembra più aderente alla realtà dei fatti esposti e comunque più facilmente dimostrabile. La complessità della vicenda richiede comunque l'assistenza di un legale.
In ogni caso sono da verificare i tempi delle cessioni di azienda, in particolare la prima da A srl a B srl per vedere se è possibile una revocatoria.
Zucchetti SG srl
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