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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Liquidazione controllata del socio accomandatario avente debiti sociali e personali
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Guglielmo Angioni
Milano08/01/2025 12:10Liquidazione controllata del socio accomandatario avente debiti sociali e personali
Spettabile Fallco,
devo chiedere l'apertura di una procedura di liquidazione controllata per il socio accomandatario di una sas, il quale, oltre a rispondere solidalmente dei debiti di quest'ultima, ha anche debiti di natura personale.
La procedura deve essere aperta a nome della persona fisica oppure della società?
Grazie.
Un cordiale saluto.
GA-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2025 20:32RE: Liquidazione controllata del socio accomandatario avente debiti sociali e personali
Se a chiedere l'apertura della liquidazione controllata è il socio accomandatario, la procedura va aperta a suo nome e non della società in accomandita di cui fa parte, anche se, attraverso la liquidazione controllata vengono in parte soddisfatti crediti sociali. Potremmo chiudere qui la risposta, ma la questione posta è molto complessa e merita qualche chiarimento.
È opportuno partire dalla definizione di consumatore di cui alla lett. e) del comma 1 del'art. 2 c.c.i.i., che estende tale nozione anche all'ipotesi in cui il debitore sia socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del Titolo V, a condizione
che i debiti contratti per i quali è richiesto l'accesso alla liquidazione controllata siano estranei a quelli sociali e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore; il che significa che il socio consumatore in stato di sovraindebitamento può accedere in proprio ad una procedura di liquidazione controllata per sistemare le passività estranee a quelle sociali.
Questa soluzione si pone in contrasto con la universalità della procedura di liquidazione controllata che, come quella di liquidazione giudiziale, determina il trasferimento della disponibilità dell'intero patrimonio del debitore al liquidatore con quale soddisfare i creditori, sicchè se poi la società per la sua insolvenza viene ammessa alla liquidazione giudiziale, se sopra soglia, o alla liquidazione controllata, se sottosoglia, non potrebbe contare sul patrimonio del socio illimitatamente responsabile in quanto destinato alla soddisfazione dei creditori personali.
Questa considerazione ha fatto escludere, in passato la fattibilità di una liquidazione controllata limitata al socio illimitatamente responsabile e che comunque non coinvolgesse anche i debiti sociali, situazione tuttavia non agevolmente gestibile in quanto nel frattempo che il socio definisce la posizione propria e della società, questa ancora in vita ed operante, potrebbe continuare ad assumere nuovi debiti. Tuttavia l'art. 382 c.c.i.i. ha apportato una modifica all'art. 2288 c.c. disponendo che "è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata; dii modo che l'accesso del socio alla liquidazione controllata, sia per gestire come consumatore esclusivamente la sua situazione debitoria sia come sovraindebitato non consumatore che intende regolamentare anche i debiti sociali, determina la esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguenze e sulla società per la ricostruzione della pluralità dei soci o dei soci accomandatari, sia sulla procedura del socio che evidentemente risponde dei debiti societari fino alla data dell'esclusione. Alla luce di tanto riteniamo che il socio accomandatario possa accedere alla liquidazione controllata in proprio per soddisfare, con l'intero suo patrimonio, i debiti personali e sociali fino alla esclusione all'apertura della procedura, che determina l'esclusione dalla società.
Zucchetti SG srl
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