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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Contratto di locazione
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Lorenzo Dallari
Reggio Emilia (RE)17/06/2024 18:08Contratto di locazione
Buonasera,
nel contratto di locazione è prevista clausola che dispone lo scioglimento automatico del contratto in caso di fallimento della parte conduttrice.
Tale previsione mi pare in contrasto con la disciplina dell'art. 185 CCI in base alla quale il contratto prosegue salvo recesso del curatore, per cui la riterrei nulla.
Qualora vi fosse interesse del locatore allo scioglimento immediato del contratto, oltre al recesso del conduttore (che tuttavia presume che sia d'accordo), esistono a vostro avviso altri strumenti?
Mi pare di poter ragionare solo su una risoluzione consensuale con la procedura.
Vi ringrazio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2024 18:50RE: Contratto di locazione
L'art. 172, comma 6 CCII, che riprende il pari comma dell'art. 72, stabilisce che "Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale", per cui è la legge che espressamente sanziona con inefficacia clausole del tipo di quella posta nel contratto di locazione che prevede lo scioglimento automatico del contratto in caso di fallimento della parte conduttrice, in contrasto con la previsione dell'art. 185, comma 3.
Ovviamente le parti (curatore della liquidazione giudiziale del conduttore e proprietario) possono regolare le sorti del contratto in modo diverso da quello previsto dall'art. 185, qualora siano d'accordo, previa autorizzazione da parte del comitato dei creditori per il curatore.
Zucchetti SG srl -
Lorenzo Dallari
Reggio Emilia (RE)08/07/2024 15:41RE: Contratto di locazione
Vi ringrazio molto della risposta.
Il locatore vanta verso il conduttore verso cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale (precedentemente ammesso a concordato preventivo), i seguenti crediti:
- un importo per canoni anteriori al concordato;
- un importo per canoni successivi alla domanda di concordato;
- un importo per canoni successivi alla liquidazione giudiziale.
Vi chiedo conferma sul fatto che anche i canoni successivi alla domanda di concordato possano essere richiesti in prededuzioni, come i canoni successivi al fallimento, considerata anche la consecuzione tra le due procedure.
Rispetto ai canoni anteriori al concordato, sono maturati nel 2019: posso chiedere il privilegio ex art. 2644, considerando la consecuzione tra concordato e liquidazione?
Infine, risulta versata una caparra anteriormente ad entrambe le procedure: è possibile la compensazione in caso di scioglimento del contratto?
vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2024 18:17RE: RE: Contratto di locazione
Si la prededuzione riguarda anche i canoni maturati nel corso della concordato oltre che nella seguente liquidazione giudiziale; sono pertanto da considerare crediti concorsuali quelli attinenti ai canoni maturati prima dell'apertura del concordato e di conseguenza anche l'anno in corso e l'anno precedente per il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. vanno considerati con partenza a ritroso dalla stessa data.
Cessato il contratto il locatore deve restituire la caparra ricevuta e, poiché la compensazione richiede la reciprocità tra creditore e debitore, tale debito del locatore è compensabile con il debito della procedura in prededuzione in quanto entrambi correnti tra le stesse parti, il locatore e la procedura, e non anche con la parte di credito concorsuale del locatore che, in quanto concorsuale, è un credito nei confronti del debitore ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale..
Zucchetti SG srl
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