Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RAPPORTO RIEPILOGATIVO ART 130 C.9

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    07/11/2023 06:10

    RAPPORTO RIEPILOGATIVO ART 130 C.9

    Buongiorno,
    come previsto dall'articolo in oggetto una copia del rapporto va trasmessa anche al debitore ( o legale rappresentante della società).
    Tale predetta copia qualora contenga delle parti riservate può essere corredata dagli " omisiss" oppure deve essere necessariamente comunicata al debitore nella versione integrale ?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2023 18:50

      RE: RAPPORTO RIEPILOGATIVO ART 130 C.9

      Per la verità l'ultima parte del nono comma dell'art. 130 CCII dispone che "Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni". Ovviamente, come si desume dal comma 8 dello stesso articolo alla secretazione provvede il giudice.
      Zucchetti SG srl