Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

REVOCATORIA ORDINARIA PROMOSSA DA CURATORE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Ottavia Simili

    Roma
    11/01/2024 15:44

    REVOCATORIA ORDINARIA PROMOSSA DA CURATORE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    L'art. 165 del CCII recita quanto segue:
    "Azione revocatoria ordinaria
    1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in
    pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
    2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto
    del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile
    contro costoro".
    L'art. 27, comma 2, così recita: "2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne
    derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi
    principali".
    Ciò significa che per la revocatoria ordinaria promossa dal Curatore è competente il tribunale civile del circondario dove il debitore ha il centro degli interessi?
    Ma è competente la sezione fallimentare o no?
    Ho questo dubbio essendo cambiata la formulazione dell'articolo rispetto alla LF che esplicitamente citava la competenza del tribunale fallimentare.
    Grazie,
    O.S.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/01/2024 18:57

      RE: REVOCATORIA ORDINARIA PROMOSSA DA CURATORE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      L'art. 165 co. 2, CCII, nello stabilire che "l'azione (revocatoria ordinaria promossa dal curatore) si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27", intende dire soltanto che compente a decidere su detta domanda è il tribunale che ha emesso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ossia ripropone esattamente lo stesso concetto contenuto nell'art. 66, comma 2, l. fall. che attribuisce la competenza al "tribunale fallimentare", inteso appunto, non come sezione fallimentare, ma come l'ufficio che ha dichiarato il fallimento, in tal modo superando le antiche discussioni se l'azione revocatoria ordinaria azionata nel fallimento potesse essere considerata come azione derivante dal fallimento, attribuite allora dall'art. 24 l. fall. al "tribunale che ha dichiarato il fallimento" e ora dall'art. 32, co. 1, al "tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione".
      Una volta individuata la competenza del tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione da parte dell'attore, appartiene all'organizzazione interna dell'Ufficio a quale sezione assegnare il procedimento secondo i criteri tabellari prefissati (nei tribunali di piccole medie dimensioni manca una sezione "fallimentare"). Cosa completamente diversa sono le sezioni specializzate in materia di imprese cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 27
      Zucchetti SG Srl