Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

  • Luca Ugatti

    Ferrara
    07/06/2023 17:41

    Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

    Buonasera, chiedo cortesemente un'opinione circa l'obbligo di deposito al registro imprese della relazione periodica che era espressamente previsto dall'art. 33 c.4 L.F. mentre non viene esplicitato nel nuovo art. 130 c.9.
    Chiedo altresì se l'invio al debitore previsto sempre dal nuovo art. 130 c.9 debba essere effettuato obbligatoriamente e in che modalità.
    Grazie per la collaborazione
    Luca Ugatti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/06/2023 19:11

      RE: Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

      Il sistema delle relazioni è mutato completamente nel nuovo codice, così come quello dei rapporti riepilogativi. Il primo di questi va presentato al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ed i successivi ogni sei mesi. Inoltre, tali rapporti vanno trasmessi, oltre che al comitato dei creditori ed ai creditori, come già avveniva nella legge fallimentare, anche al debitore e a mezzo Pec, come stabilisce in via generale l'art. 10 CCII. Altra novità è che tali rapporti non vanno più inviati al Registro Imprese.
      Zucchetti SG Srl
      • Andrea Salerno

        Modena
        12/09/2024 11:28

        RE: RE: Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

        Gentilissimi,
        ai fini della trasmissione del rapporto al debitore e ai creditori diversi dal Comitato dei creditori, ritenete che debbano essere allegati anche il conto della gestione e l'estratto conto bancario della procedura?
        Il testo della norma prevede, infatti, che "Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori", mentre più avanti si legge che "Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni". Sembrerebbe, quindi, che l'ultima parte del comma 9 non richiami espressamente i "documenti allegati", con l'effetto che si potrebbe argomentare che tali documenti debbano essere certamente trasmessi all'attenzione del Giudice e del Comitato dei creditori, ma non anche (o per forza) al debitore e agli altri creditori.
        Ringrazio e porgo cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/09/2024 20:16

          RE: RE: RE: Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

          Siamo d'accordo con la sua lettura dell'art. 139, comma 9, esattamente per il motivo da lei indicato, per cui non abbiamo nulla da aggiungere a quanto da lei già efficacemente illustrato.
          Zucchetti SG srl
    • Daniele Ferrari

      Lecce
      24/09/2024 12:52

      RE: Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

      Cosa si intende specificatamente per conto sulla gestione?
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        24/09/2024 19:49

        RE: RE: Deposito registro imprese relazione ex art. 130 c.9

        Lei si riferisce evidentemente al conto gestione di cui parla l'art. 130, comma 9, c.c.i.i., che va unito ai rapporti semestrali riepilogativi delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni. In questo contesto, il conto gestione ha la funzione di fornire ai destinatari della relazione l'esposizione delle operazioni contabili del periodo, ossia l'esposizione delle entrate e delle uscite, con le adeguate spiegazioni illustrative, in modo che dalla relazione e dagli allegati possano emergere quale sia stata l'attività di gestione della procedura del semestre svolta dal curatore e le modalità con cui è stata svolta, il tutto corroborato dai dati contabili .
        Zucchetti SG srl