Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    04/10/2023 20:09

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    BUONASERA,
    vorrei sottoporre delle domande.
    Sono Liquidatore in una procedura di liquidazione controllata nel cui attivo sono indicati solo beni immobili, mi chiedo

    I) a. in sede di inventario devo fare l'accesso presso l'abitazione del debitore ?
    b. poiché l'attivo è costituito da terreni, posso evitare di recarmi sul luogo indicando solo gli identificativi catastali e rimettendo all'estimatore di riferire in merito agli stessi ?

    II) a. la debitrice è parte in un giudizio civile sub iudice. Nella indicazione dei creditori la debitrice non ha indicato il nome dell'avvocato che la assiste e io non ho notificato a questo ultimo la sentenza per i suoi conseguenti incombenti (ammissione al passivo). In questo giudizio dovrò intervenire dando atto dell'apertura della procedura. Ho operato correttamente ?

    III) a. se la debitrice dovesse avere i requisiti per essere ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, ma non ne abbia fatto richiesta nonostante si faccia assistere da un avvocato iscritto negli elenchi, come devo comportarmi in sede di ammissione al passivo ?
    b. Ed ancora, in linea generale, per calcolare il compenso di avvocati che ne fanno richiesta (come l'avvocato che ha predisposto la domanda che ha dato avvio alla liquidazione) devo attenermi al D.M. in vigore contestando eventualmente quanto richiesto in esubero ?

    IV) a. quando la cessione da parte del debitore di una quota di immobile in comunione, prima dello scioglimento di questa ultima, non è opponibile alla procedura ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2023 09:03

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      I)-in sede di inventario deve fare l'accesso presso l'abitazione del debitore perché, al di là di quello che è stato indicato, nell'abitazione potrebbero esserci mobili acquisibili alla procedura. Per i terreni provvede il perito estimatore a fornire i dati necessari.
      II)-Il comma 1 dell'art. 274 CCII dispone che "Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti" e il comma due detta eguale norma per "le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Presumendo che l'azione pendente rientri tra queste indicate, è lei che deve scegliere se proseguire il giudizio o farne dichiarare la improseguibilità. In questo secondo caso il rapporto con il legale cessa e deve quindi inviare a lui la comunicazione in modo che possa insinuarsi; nel caso prosegua il giudizio, se lo fa con un diverso legale, si riproduce la stessa situazione appena accennata nel senso che il rapporto professionale con il precedente avvocato cessa; se invece prosegue il giudizio con lo stesso legale , deve dare un nuovo mandato e poi l'avvocato farà le sue richieste.
      III)- Ci sembra difficile che la debitrice possa avere i requisiti per essere ammessa al patrocinio a Spese dello Stato visto che ha la proprietà di beni immobili liquidabili e , quindi di potenziale attivo; il fatto che l'avvocato che la difende sia iscritto negli elenchi dei patrocinanti a spese dello Stato è del tutto irrilevante in quanto tale iscrizione indica solo la disponibilità dei professionisti di assistere clienti in gratuito patrocinio, ma per ottenere questo è prevista una procedura, che nella specie lei dice non è stata fatta.
      Il compenso di avvocati, se non prefissato in un preventivo accettato, si calcola in base alla tariffa in vigore e lei , al momento della insinuazione, può contestare le voci che ritiene non dovute o inadeguate ecc..
      IV)- Dato che, come sopra accennato, il liquidatore può iniziare e proseguire azioni revocatorie ordinarie ( non essendo il debitore fallito né assoggettato a liquidazione giudiziale non è configurabile una revocatoria fallimentare) i tempi, le modalità e le ipotesi per impugnare un atto di cessione da parte del debitore di una quota di immobile in comunione, sono quelli indicati dagli artt. 2901 e segg. c.c..
      Zucchetti SG srl