Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Procedura esecutiva ante L.c.

  • Luigi Sica

    Torino
    07/03/2025 19:10

    Procedura esecutiva ante L.c.

    La procedura esecutiva individuale di immobile del soggetto in l.c. era aperta prima della sentenza di liquidazione giudiziale, dopo la quale l'immobile viene assegnato all' aggiudicatario previo saldo prezzo . Il delegato invita i creditori a precisare il credito entry il 31.3.25 mettendo in semplice cc la mail dello studio del liquidatore giudiziario della lc. Quest' ultimo cosa può o deve fare a questo punto ( deve constituuirsi o insinuarsi nella esecutiva individuale ? ) per far participare il creditore che ricevere' somme dalla distributione alle spese della lc, posto che l'attivo esecutiva individuale e' inferiore al valore della garanzia e con quale criterio proportionale può farlo participare alle spese, incluso il compenso del liquidatore giudiziario ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/03/2025 18:13

      RE: Procedura esecutiva ante L.c.

      Non riusciamo a capire bene il significato della sua domanda, che sembra il seguito di altra che non è riportata né richiamata, né ci risulta..
      Sia così gentile da spiegarci meglio l'accaduto. Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Luigi Sica

        Torino
        10/03/2025 23:13

        RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

        Mi spiego meglio, chiedo scusa.
        In una liquidazione controllata, risultava una procedura esecutiva individuale di immobile di proprietà del soggetto posto in liq.controllata.
        L'immobile viene assegnato all' aggiudicatario previo saldo prezzo . Il liquidatore delal l.c. cosa deve o cosa può fare a questo punto ? Deve costituirsi o insinuarsi nella procedura esecutiva individuale ? Poi, il liquidatore cosa deve fare per far partecipare il creditore alle spese della liq.controllata , incluso il compenso del liquidatore giudiziario, e con quale criterio proporzionale ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/03/2025 17:56

          RE: RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

          Se la procedura esecutiva al momento dell'apertura della liquidazione controllata era, come pare di capire, già pervenuta all'aggiudicazione e l'aggiudicatario aveva già pagato il prezzo, rimane solo da distribuire la somma ricavata. E qui diventa importante verificare se il creditore esecutante agiva per un credito fondiario o non.
          Se l'esecutante non era un creditore fondiario, il liquidatore della liquidazione controllata cui è stato ammesso il debitore deve sostituirsi al creditore procedente e chiedere al giudice dell'esecuzione l'attribuzione a sé della somma incassata, detratte le spese della procedura esecutiva individuale.
          Se il creditore esecutante era un creditore fondiario, la somma ricavata dalla vendita sarà a lui assegnata, ma in via provvisoria, nel senso che quel creditore avrà l'onere di insinuarsi al passivo della liquidazione controllata per conservare in via definitiva quanto ricevuto, posto che è nel concorso che va calcolato quanto effettivamente sarebbe spettato a quel creditore calcolando anche le spese della procedura collettiva. Se il creditore fondiario non si insinua il liquidatore potrà chiedere a lui la restituzione dell'intera somma incassata.
          Zucchetti SG srl
          • Luigi Sica

            Torino
            11/03/2025 18:20

            RE: RE: RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

            Il creditore esecutante che riceve l'intero prezzo è fondiario. Chiarita la prima parte del quesito, non ho capito se la liquidazione controllata deve costituirsi comunque nella procedura esecutiva individuale, indipendentemente dall'onere di insinuazione nella liquidazione controllata che il creditore fondiario ha .
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              12/03/2025 17:12

              RE: RE: RE: RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

              Chiarito che il creditore esecutante è fondiario trova applicazione la seconda ipotesi formulata.
              Non abbiamo accennato all'intervento del liquidatore nell'esecuzione individuale per far valere le prededuzioni ed eventuali privilegi prevalenti sull'ipoteca fondiaria, in quanto l'esecuzione è già arrivata ad uno stadio in cui l'intervento non è più fattibile ai sensi dell'art. 499 cpc; comunque nulla è perduto in quanto comunque gli stessi diritti possono essere fati valere nella procedura collettiva quando il creditore fondiario si insinuerà.
              Zucchetti SG srl
              • Luigi Sica

                Torino
                14/06/2025 14:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

                Ripartendo dalla ultima parte del quesito, chiedo chiarire ulteriormente ed a seguito evoluzione eventi successivi : il creditore fondiario non si è insinuato nei termini assegnati dalla Procedura di l.c. (ipoteca 1*grado su unico immobile oggetto della esecuzione individuale) ; il creditore ordinario ( con ipoteca 2* grado medesimo immobile ) riceverà (18 giugno prossimo) dalla esecuzione individuale una piccola somma dal ricavato, poichè al netto di quella già pagata al creditore fondiario. Ricordo che il liquidatore non si è mai insinuato con intervento ex art. 499 cpc . A questo punto il quesito è : a) il creditore fondiario deve consegnare l'intera somma ricevuta dal ricavato della esecuzione individuale , alla l.c., visto che non si era insinuato nella l.c. ? ; b) i creditori ordinari (poichè ce ne sono anche altri), posto che solo il 18 giugno prossimo il delegato definirà con udienza il progetto di distribuzione, devono a loro volta restituire alla l.c. il ricavato percepito e partecipare al concorso della liquidazione (se insinuati), anche se il liquidatore non aveva eseguito l'intervento ex art. 499 cpc ? ; c) in alternativa alla ipotesi b), il liquidatore può avvisare il delegato alla procedura esecutiva individuale che le somme che stabilirà con il progetto di distribuzione deve pagarle direttamente alla l.c. ( di cui è informato, avendoci sempre messo in copia nelle comunicazioni) ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/06/2025 11:16

      RE: Procedura esecutiva ante L.c.

      L'Improseguibilità della procedura esecutiva per effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c.c.i.i.) stante la mancata insinuazione al passivo della liquidazione controllata del creditore fondiario, impone che il liquidatore chieda al giudice della procedura esecutiva la declaratoria di improseguibilità dell'esecuzione con attribuzione alla liquidazione controllata di tutto il ricavato dalla vendita.
      La giurisprudenza ha infatti affermato che, "L'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (applicabile "ratione temporis", pur essendo stato abrogato dal testo unico 1 settembre 1993, n. 385, a far data dal 1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario – concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo – apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente" (Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572. Negli stessi termini anche Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
      • Luigi Sica

        Torino
        15/06/2025 14:35

        RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

        Grazie per ulteriore risposta . Un ultimo chiarimento, per gentilezza . Non avendo eseguito intervento ex art.499 cpc, il liquidatore, le somme da distribuire ai creditori ordinari rimangono da essi acquisite in vai definitiva oppure anche per queste il liquidatore può chiederle loro ( o al delegato ) essendo così obbligati al concorso ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/06/2025 11:28

          RE: RE: RE: Procedura esecutiva ante L.c.

          Le somme attribuite alla procedura dall'esecuzione fondiaria vanno distribuite tra i creditori che si sono insinuati al passivo, con effetto definitivo. Le somme attribuite in sede esecutiva al creditore fondiario che non si è insinuato al passivo devono essere da questi restituite in quanto non ha diritto a partecipare al concorso secondo il dettato della giurisprudenza in precedenza citata, tenendo conto che come ogni creditore, anche quello fondiario, può insinuarsi tardivamente, nei termini e alle condizioni di cui al comma 5 dell'art-273 c.c.i.i..
          Quanto ai creditori ordinari, l'apertura della liquidazione controllata comporta la improseguibilità dell'esecuzione individuale nei loro confronti, avendo solo il creditore fondiario il privilegio processuale di proseguire la stessa nonostante l'apertura del concorso,, per cui costoro sono tenuti alla restituzione di quanto ricevuto dopo tale evento e la somma va messa a disposizione dei creditori concorrenti insinuati al passivo. Nella liquidazione giudiziale i pagamenti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura sarebbero oggetto di revocatoria fallimentare, ma questa azione non è prevista nella liquidazione controllata, che consente soltanto l'azione revocatoria ordinaria che non è applicabile ai pagamenti.
          Zucchetti SG Srl