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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Sentenza Corte d'Appello revoca del fallimento e verifica dello stato passivo
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Paola Dimotoli
Oria (BR)12/04/2017 16:36Sentenza Corte d'Appello revoca del fallimento e verifica dello stato passivo
Buonasera vorrei porre un quesito concernente gli adempimenti da assolvere in caso di revoca del fallimento disposto con sentenza dalla Corte di Appello.
In particolare, la Corte d'Appello dapprima con ordinanza ha disposto la sospensione della liquidazione ai sensi dell'art-19 L.F ed in seguito in data 11.04.2017 mi ha notificato la sentenza di revoca del fallimento.
Per il 20 aprile 2017 è fissata l'udienza di verifica dello stato passivo.
Si ritiene che la sentenza di revoca non sia immediatamente esecutiva, a differenza della sentenza di fallimento, poiché non espressamente indicato dalla legge e dovrebbe divenire esecutiva dopo il passaggio in giudicato, decorsi 30 giorni dalla notifica.
In attesa del passaggio in giudicato della sentenza, il fallimento rimane aperto e teoricamente andrebbero svolte tutte le attività di carattere procedurale tra cui la verifica dello stato passivo.
I miei quesiti sono i seguenti:
1. posso formulare un'istanza al GD di differimento dell'udienza di verifica dello stato passivo, depositando copia della sentenza notificatami? restando quindi in attesa del passaggio in giudicato della sentenza, per evitare attività e spese inutili.
2. se si, devo comunicare ai creditori che hanno formulato insinuazione al passivo la mia richiesta di differimento di udienza?
3. e ancora il 21.04.2017 scade il termine di cui all'art.104 lf (60 gg) per la presentazione del programma di liquidazione in seguito all'inventario, la sospensione disposta dalla Corte unitamente alla sentenza di revoca, mi solleva da questo adempimento?
Grazie del supporto.
Paola-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/04/2017 20:15RE: Sentenza Corte d'Appello revoca del fallimento e verifica dello stato passivo
In primo luogo va ribadita la correttezza della premessa da cui muove che, cioè, la sentenza di revoca del fallimento produce i suoi effetti dal passaggio in giudicato, per cui nel frattempo è ancora aperto il fallimento, seppur la sua fine sia stata ipotecata da una decisione. E' chiaro pertanto che l'attività del curatore- che permane nella pienezza dei suoi poteri fino appunto al passaggio in giudicato della sentenza di revoca- deve essere estremamente conservativa, tanto più se egli, come pare di capire nel caso, non ha intenzione di proporre ricorso in cassazione (come potrebbe), per cui legittimato a proporre il ricorso rimarrebbe soltanto chi ha chiesto il fallimento.
La prima cosa da fare, quindi, è cercare di sapere le intenzioni di questi perché se viene proposto il ricorso in cassazione le prospettive della permanenza del fallimento si allungano, nel mentre in caso contrario sa di dover solo attendere pochi giorni, prima che la revoca diventi definitiva; ed è evidente che una cosa è gestire una procedura in fin di vita per alcuni giorni, altro per mesi o anni.
Venendo alle sue domande, in questa fase di attesa, la cosa migliore è indubbiamente chiedere un rinvio dell'udienza di verifica dello stato passivo al giudice delegato e comunicare ai creditori la nuova data, avvertendoli anche della revoca del fallimento nel frattempo intervenuta e della situazione processuale di attesa. Se alla scadenza del termine si riscontra che è stato presentato ricorso in cassazione, bisognerà provvedere alla formazione del passivo.
Egualmente soprassederemmo al momento alla formazione del programma di liquidazione perché, come detto, potrebbe a breve risultare tutto superfluo. Peraltro pensiamo che al 21 aprile scada il termine breve di sessanta giorni dall'inventario per la presentazione del programma di liquidazione, ma ora è previsto anche il termine più lungo di centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento; in ogni caso, le vicende del fallimento e, in particolare la sospensione della liquidazione costituiscono giustificato motivo per la mancata redazione del programma.
Non ci sembra invece avere rilievo in futuro la sospensione dell'attività liquidatoria perché questo provvedimento perde efficacia con la conclusione del giudizio in quanto viene assorbito nel provvedimento di revoca, che, però, non è ancora passato in giudicato. Di conseguenza, anche in questo caso, attenderemmo il decorso del termine per il ricorso in cassazione e, se questo viene proposto, provvederemmo alla formazione del programma di liquidazione.
Zucchetti SG srl
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