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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
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Mattia Villan
Porto Viro (RO)28/11/2012 11:03Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
In caso di fallimento di società con dipendenti, qualora nessuno di questi presenti istanza di insinuazione al passivo nei termini, è possibile procedere con la chiusura anticipata del fallimento (ove ricorra la fattispecie ex art. 118 c. 1 n. 4 LF)?
Oppure questa ipotesi è da evitare, perché così facendo si preclude loro ogni possibilità di ricorrere al fondo di garanzia dell'INPS (con riferimento ad eventuali domande tardive)?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2012 20:55RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Dal punto di vista strettamente giuridico, il curatore, in presenza delle condizioni di cui all'art. 118 comma primo, n. 4, non solo può, ma deve avviare le pratiche per la chiusura del fallimento, non rientrando tra i suoi compiti quello di consentire ai dipendenti di usufruire del fondo di garanzia. Peraltro ci sembra- ma è meglio accertarsi presso l'Inps perché dovrebbe esserci una circolare dell'Ente che in questo momento non riusciamo a trovare- che i lavoratori in casi del genere non siano pregiudicati potendo ottenere egualmente il trattamento dal fondo, anche se onerati di maggiore onere probatorio.
Zucchetti SG Srl
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Mattia Villan
Porto Viro (RO)29/11/2012 09:21RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Vi ringrazio nuovamente,
a titolo informativo ho trovato la circolare cui fate riferimento, è la numero 32 del 4/3/2010.
MV -
Roberto Cherchi
Gallarate (VA)29/11/2012 11:44RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Segnalo sul punto anche l'orientamento della Cassazione che si è espressa nella stessa direzione: Sentenza n. 8529 del 29 maggio 2012 "T.f.r. a carico del Fondo di garanzia presso l'Inps anche in caso di chiusura anticipata del fallimento per insufficienza dell'attivo"
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2012 19:55RE: RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
grazie per le segnalazioni
Zucchetti SG Srl-
Maurizio Leonardi
Ancona30/11/2012 14:53RE: RE: RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Mi permetto di intervenire per fornire un ulteriore contributo sul tema, spero utile.
Per quanto concerne l'intervenfo del Fondo di garanzia la Circolare INPS è in effetti la n. 32/2010 ma l'istituto aveva fornito numerosi chiarimenti già nella n. 53/2007.
Inoltre ho trovato alcune considerazioni interessanti sul tema oggtto del quesito del Collega nella sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - sez. fall. del 23/06/2010 (dara decisione). Nel provvedimento vengono anche citati provvedimenti di altri Tribunali sul punto e pertanto può risultare utile .
Infine mi chiedo se, al di là del problema riguardante i lavoratori dipendenti sicuramente importante, sussistano altre criticità legate alla chisura anticipata della procedura, anche sulla base della disposizione di cui all'art. 102 L.F. ; mi riferisco ad esempio alla mancata redazione della relazione ex art. 33 e quindi alla mancanza del supporto informativo nei confronti del PM qualora vi fossero elementi con rilevanza penale, magari molto gravi, tenuto conto che la dichiarazione di fallimento è il presupposto per i reati fallimentari e quindi, venendo meno quest'ultima, queste fattispecie non potrebbero essere perseguibili.
Inoltra, una valutazione troppo affrettata sulla mancanza di attivo "disponibile" per il Curatore potrebbe far sottovalutare la possibilità di esperire azioni e per questa via recuperare risorse che magari in una prima fase non sono immediatamente apprezzabili.
Non so se siete d'accordo.
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Mattia Villan
Porto Viro (RO)30/11/2012 15:53RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Anzitutto ringrazio per i numerosi contributi.
Sono d'accordo con il collega dott. Leonardi, la relazione ex art. 33 deve essere presentata, così come andrà presentato il programma di liquidazione ex art. 104 ter.
Ritengo dunque vadano redatte le principali relazioni previste dalla normativa di riferimento, sia ai fini informativi sopracitati, sia per quanto riguarda il possibile esperimento di azioni revocatorie/recuperatorie.
Soltanto a questo punto, a ridosso dell'udienza per l'esame dello stato passivo (ma nel rispetto dei termini previsti dalla norma), accertata la mancanza di attivo disponibile, proporrei la chiusura anticipata del fallimento ex art. 102.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2012 21:00RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Premesso che l'accertamento della mancanza di attivo disponibile deve essere non affrettato ma scrupoloso e attento secondo la diligenza cui va improntata l'attività del curatore, per il resto il discorso può svolgersi su due piani: uno di carattere pragmatico, improntato alla massima prudenza che comporta la redazione della relazione, del programma di liquidazione ecc.; altro può essere più di diritto e consiste nel dire non cosa può, ma cosa deve fare il curatore in una situazione di accertata mancanza dell'attivo.
Sotto questo profilo, condividiamo l'idea che comunque deve essere redatta la relazione ex art. 33, anche se si chiude il fallimento prima dei sessanta giorni decorrenti dalla dichiarazione di fallimento, perché il curatore deve esporre, per le finalità anche penali, quanto la citata norma richiede, eventualmente anche contestualmente alla domanda di chiusura.
Più articolato è discorso per il programma di liquidazione. Questo va redatto entro sessanta giorni dalla chiusura dell'inventario, per cui se a quella data il fallimento è già chiuso, il programma, che contiene le linee programmatiche del comportamento del curatore, non può essere compilato.
Piuttosto la domanda da farsi è se il programma- qualora non sia stato già chiuso- debba essere egualmente predisposto nel caso di inventario negativo, che potrebbe giustificare il decreto di cui all'art. 102 secondo cui il tribunale può disporre di non farsi luogo all'accertamento del passivo "se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura".
A nostro parere nel termine di legge il curatore deve comunque presentare il programma di liquidazione (a ameno che non sia stato già chiuso il fallimento a norma dell'art. 108 n. 4) posto che, pur in mancanza di beni inventariati, potrebbe comunque sussistere la possibilità di esperire azioni recuperatorie, risarcitorie o revocatorie, che vanno indicate nel programma; qualora non sia prospettabile alcuna possibilità di attivo neanche futuro, il programma potrà avere soltanto la funzione di relazionare su questa situazione, salvo poi a chiedere al tribunale di non dal luogo all'accertamento del passivo a norma dell'art. 102. Tale norma richiede, peraltro, "una relazione sulle prospettive della liquidazione", che coincide esattamente con il programma di liquidazione negativo nel quale il curatore espone la mancanza di beni da liquidare nonché l'impossibilità di instaurare quelle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che consentirebbero di realizzare l'attivo. Questa sovrapponibilità tra i due atti fa sì che, ove sia stata fatta la richiesta di cui all'art. 102 prima della scadenza del termine di cui all'art. 104ter, il curatore non sia tenuto a presentare il programma di liquidazione o, comunque, possa limitarsi a presentare la relazione sulle prospettive della liquidazione.
In ogni caso, è bene chiarire che l'art. 102 non regola la chiusura del fallimento, ma soltanto l'ipotesi di non far luogo all'esame dello stato passivo in mancanza di attivo da distribuire ai creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura; l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 118 riguarda invece la chiusura per mancanza di attivo da distribuire non solo ai creditori concorsuali ma anche ai prededucibile né per pagare le spese. Se quindi ricorre questa ipotesi bisogna chiudere il fallimento, prima ancora che scada il termine per la redazione del programma di liquidazione e prima della udienza di verifica; se non si è agito tempestivamente e il fallimento, nonostante la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 118 n. 4 è ancora aperto, si dovrà presentare il programma, eventualmente nelle modalità semplificate accennate, e si dovrà chiedere di non far luogo alla verifica del passivo ai sensi dell'art. 102.
Zucchetti SG Srl
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Gualtiero Contu
Cagliari08/01/2015 17:19RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
mi trovo in questo situazione:
fallimento di società di persone del 19/09/2013; stato passivo esecutivo 27/01/2014 delle tempestive; stato passivo esecutivo tardive 16/06/2014. Attivo realizzato = zero = perché non si è presentato ne il socio amministratore della società, ne il socio accomandante. Entrambi risultano irreperibili. Ho depositato la relazione ex art. 33. Gradirei sapere se al fine di una regolare procedura per la chiusura devo presentare:
1°) a) il programma di liquidazione ( attivo inesistente ), b) far nominare il comitato dei creditori, c) il conto delle gestione (da far approvare dal comitato) d) liquidazione del compenso ed infine e) istanza di chiusura?
oppure solamente
2°)a) istanza per la liquidazione del compenso e b)istanza di chiusura?
RingraziandoVi anticipatamente
G. W. Contu
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2015 20:41RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento senza attivo e dipendenti - possibile chiusura anticipata?
Quanto meno il conto della gestione deve presentarlo prima della liquidazione del compenso.
Zucchetti SG Srl
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