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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Chiusura per assenza di attivo
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Mattia Callegari
Venezia20/06/2017 11:24Chiusura per assenza di attivo
Vorrei chiudere un fallimento di una srl ex art. 118 c. 1 n. 4) l.f. per assenza di attivo a seguito della redazione della relazione ex art. 33 c. 1 l.f., ma prima dell'esame di stato passivo.
Fra i creditori ci sono anche due dipendenti.
Posso chiudere la procedura come prospettato?
Mi sorge questo dubbio in quanto se non si procederà alla verifica di stato passivo allora i dipendenti potrebbero avere problemi a chiedere all'INPS l'anticipo del TFR.
Grazie in anticipo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/06/2017 20:32RE: Chiusura per assenza di attivo
Può procedere alla chiusura, anzi deve procedervi se ricorrono le condizioni di cui al n. 4 del primo comma della'rt. 118.
Per quanto riguarda la tutela del lavoratore dipendente e, in particolare, la possibilità di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps nel caso non si proceda all'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 102 l.fall., l'Inps ha emesso apposita circolare, la n. 32 del 4.3.2010, con la quale precisa che "In assenza del procedimento di accertamento del passivo (art. 102 comma 1 L.F.) il lavoratore potrà chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2 comma 5 L. n. 297/82. Al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo il lavoratore dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
- copia autentica del decreto con il quale il Tribunale ha deciso di non procedere alla verifica del passivo;
- copia autentica del decreto di chiusura della procedura concorsuale;- copia autentica del verbale di pignoramento negativo;
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro;
- mod. TFR3/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cod. SR53)".
Con successivo messaggio del 24 giugno 2015, n. 4302, l'INPS ha fornito un ulteriore chiarimento a quanto già espresso con la circolare n. 32 del 4.3.2010, precisando che qualora il datore di lavoro sia una s.r.l. ovvero una s.p.a. il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, data l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto.
Zucchetti Sg srl
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Dario Carnaghi
Busto Arsizio (VA)18/09/2017 18:13RE: RE: Chiusura per assenza di attivo
Buonasera,
sottopongo alla vostra attenzione il mio caso.
Ho un fallimento completamente a zero, privo di attivo, che vorrei chiudere ex art. 118 c.1 n. 4) per assenza di attivo.
Nel frattempo sono pervenute domande tardive che non sono ancora state esaminate.
E' possibile procedere con la chiusura del fallimento con la richiesta di non farsi luogo all'esame delle domande tardive?
Vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2017 19:02RE: RE: RE: Chiusura per assenza di attivo
Il secondo comma dell'art. 102 l.f. dispone che "Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo", il che significa che anche per le domande tardive può non farsi luogo all'esame del passivo qualora ne ricorrono le condizioni.
Stabilito il principio, nel concreto si tratta di controllare i tempi, perché se riesce a chiudere il fallimento prima dell'udienza fissata o da fissare per l'esame delle tardive, non ha bisogno di fare la richiesta di cui all'art. 102; se invece i tempi non ci sono può procedere ex art. 102 e poi, dopo la presentazione del conto gestione e liquidazione compenso, chiedere la chiusura ex art. 118, co. 1 n. 4.
Zucchetti SG srl
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