Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento in pendenza di giudizi (art. 118 co. 3) e compenso curatore

  • Agostino Galizia

    Cagliari
    17/09/2015 14:54

    Chiusura fallimento in pendenza di giudizi (art. 118 co. 3) e compenso curatore

    In caso di chiusura della procedura fallimentare con giudizi ancora pendenti e successiva vittoria con recupero di somme, il compenso del curatore andrà aggiornato o si intende definitivamente cristallizzato a quello liquidato in sede di chiusura della procedura sulla base dell'attivo fino a quel momento liquidato?
    Grazie per la cortese risposta.
    Agostino Galizia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2015 20:14

      RE: Chiusura fallimento in pendenza di giudizi (art. 118 co. 3) e compenso curatore

      Questo aspetto non è stato preso in considerazione dal recente legislatore che, integrando l'art. 118, ha introdotto la possibilità di chiudere il fallimento pur in pendenza di giudizi in corso. In proposito la nuova norma prevede soltanto che "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119" pur non facendosi luogo a riapertura del fallimento. Ci sembra che la previsione del riparto supplementare in favore dei creditori implichi anche una integrazione del compenso del curatore, che se avesse tenuto aperto il fallimento avrebbe calcolato l'attivo ricavato nel monte per la determinazione del compenso.
      Zucchetti SG srl