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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Art. 117 4. comma l.f.
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Valli Bizzotto
BASSANO DEL GRAPPA (VI)23/10/2015 13:10Art. 117 4. comma l.f.
Buon giorno,
sono curatore di un Fallimento chiuso nel 2008 per riparto finale, con somme non assegnate a creditori irreperibili. Pertanto depositate ai sensi dell'articolo di legge in oggetto.
Il punto è che nel 2012 ho incassato un assegno circolare derivante dal riparto finale di un altro Fallimento e in questi giorni ne devo versare un altro dello stesso tipo. Ora mi chiedo se i cinque anni di deposito, prima del versamento delle somme a favore dello stato, iniziano nuovamente a decorrere dal 2015?
Grazie molte per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2015 18:37RE: Art. 117 4. comma l.f.
Le somme depositate per i creditori irreperibili seguono la procedura di cui all'art. 117 l.f. e, quindi, decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento senza che i soggetti aventi diritto si siano presentati, le stesse vanno ripartite tra i creditori residuati che ne abbiano fatto richiesta o, in mancanza, allo Stato.
Le ulteriori somme pervenute alla curatela dopo la chiusura del fallimento sono, invece di competenza dèl fallito, al quale vanno restituite, salvo poi a riaprire il fallimento ove ne ricorrano le condizioni e un soggetto legittimato ( tra i quali non vi è il curatore a norma dell'art. 121) ne faccia richiesta. Solo nel caso in cui il falito non esista più, si pensi ad una persona fisica deceduta senza eredi o ad una società cancellata ed estinta senza possibilità di reperire i soci, ecc., detta somma può essere destinata allo Stato.
Zucchetti Sg Srl
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Valli Bizzotto
BASSANO DEL GRAPPA (VI)26/10/2015 23:08RE: RE: Art. 117 4. comma l.f.
Il comma 4 parla di cinque anni "dal deposito" e non dalla chiusura della procedura. Il Fallimento non può essere riaperto poichè decorsi più di cinque anni dal decreto di chiusura e comunque nessuno ne ha fatto istanza. Per il deposito del 2012 era stata presentata apposita istanza al gd che mi ha ordinato il deposito ai sensi dell'art. in oggetto. Per cui ora intendo procedere alla stessa stregua ma appunto mi chiedo se sia necessario attendere ulteriori cinque anni per la chiusura del libretto.
Potreste indicarmi i riferimenti normativi per la restituzione delle somme da Voi indicata?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2015 20:02RE: RE: RE: Art. 117 4. comma l.f.
Quello che avevamo cercato di dire nella precedente risposta era che gli incassi ricevuti dopo la chiusura del fallimento non possono essere trattati alla stessa stregua dei depositi per i creditori irreperibili. Questi seguono la procedura di cui all'art. 117 per cui deve attendere i cinque anni dal deposito per prendere ulteriori provvedimenti, dal momento che queste sono somme già assegnate ai creditori, solo che non si riesce materialmente a consegnarle per la irreperibilità dei destinatari; nel mentre gli incassi non sono fatti in favore dei creditori, ma costituiscono un ulteriore attivo che, se fosse pervenuto in pendenza di procedura avrebbe distribuito agli aventi diritto. Chiuso il fallimento, cessano, a norma dell'art. 120 l.f., gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento, per cui i debitori avrebbero dovuto corrispondere dette somme al fallito; avendole ricevute il curatore, questi deve girarle al fallito, se ancora esistente e, in mancanza allo Stato, in qualità di erede "in mancanza di altri successibili", giusto il disposto dell'art. 586 c.c.; e ciò deve fare senza dover attendere cinque anni dal deposito ma appena ha esaurito le indagini necessarie per verificare quanto sopra. Solo il nuovo art. 118, come modificato dal d.l. n. 83 del 2015, nel prevedere la possibilità di chiudere il fallimento anche in pendenza di cause dispone che le somme ricevute dal curatore dopo la chiusura della procedura di fallimento, "per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119", ma è evidente come questa norma non trovi applicazione alla diversa fattispecie di cui si discute.
Zucchetti Sg srl
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Chiara Stefani
Bassano Del Grappa (VI)24/11/2015 17:07RE: RE: RE: RE: Art. 117 4. comma l.f.
Vi ringrazio molto della risposta e vi aggiorno.
Ho proceduto a chiedere al GD l'autorizzazione per devolvere nelle casse dello stato le somme dei creditori irreperibili post riparto finale e a restituire ai soci quanto incassato dalla sottoscritta successivamente.
Bene il gd ha disposto che:
1) per la somma da destinarsi ai creditori chirografari vengano aperti dei libretti intestati ai creditori irreperibili e vincolati ad ordine del gd e depositati in cancelleria per 5 anni;
2) per le somme incassate dai riparti dei due fallimenti debitori si proceda ad effettuare un riparto supplementare ex art. 118 come novellato dalla recente riforma.
Per entrambe le posizioni mi trovo in disaccordo col gd in quanto per la 1), sono già ampiamente decorsi i 5 anni dal deposito e non ravvedo il motivo di chiudere il libretto attuale, aprirne degli altri e fare decorrere nuovamente il lasso temporale di cui sopra. Per la 2)non mi sembra che l'art.118 novellato centri qualcosa con la situazione del fallimento, cioè non si tratta di somme ricevute dal curatore in pendenza di cause, e comunque, se anche fosse, la nuova norma non si applica solo per i fallimenti aperti dopo l'entrata in vigore della legge?
Rimango in attesa di un vostro parere e di un suggerimento sul da farsi.
grazie!-
Chiara Stefani
Bassano Del Grappa (VI)24/11/2015 17:09RE: RE: RE: RE: RE: Art. 117 4. comma l.f.
Preciso che ho scritto io in quanto collega e collaboratrice della dott.ssa Bizzotto, in suo nome e per suo conto.
Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2015 19:07RE: RE: RE: RE: RE: Art. 117 4. comma l.f.
L'unico suggerimento che possiamo darle è di dare esecuzione al provvedimento del giudice, perché se è in disaccordo dovrebbe impugnare il provvedimento ex art. 26. Posto che non abbiamo mai visto un curatore che impugni un provvedimento del giudice, potrebbe, prima di dare esecuzione al provvedimento, cercare di parlare con lui per spiegare a voce le ragioni che l'avevano spinta alla richiesta.
Probabilmente, nel primo caso, il giudice non ha ben capito che già sono decorsi i cinque anni del deposito e, nel secondo, ha cercato di adattare la nuova norma dell'art. 118- che si applica a tutti i fallimenti a decorrere dal 21.8.2015 e che , come detto anche da noi nella precedente risposta, non è pertinente alla fattispecie- al caso concreto per semplificare le cose. Invece di trasmettere dette somme agli aventi diritti, con le implicite difficoltà a riaprire il fallimento per distribuirle, il giudice ha cercato di arrivare al risultato di soddisfare i creditori, che poi è la finalità ultima del fallimento.
Zucchetti Sg srl
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Chiara Stefani
Bassano Del Grappa (VI)25/11/2015 09:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: Art. 117 4. comma l.f.
Anche la nostra idea era quella di parlare col GD, prima di dare esecuzione al provvedimento.
Vedremo l'evolversi della questione.
Grazie intanto per il vostro prezioso supporto.
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