Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

richiesta di svincolo di somme residue per creditori a favore del fallito?

  • Quirino Ganzerli

    Frattamaggiore (NA)
    03/03/2011 11:44

    richiesta di svincolo di somme residue per creditori a favore del fallito?

    Salve a tutti, un aiuto.
    Sto cercando info sulla possibilità da parte di un fallito di poter accedere (svincolando) alla somma depositata in favore dei creditori irreperibili e che non hanno riscosso.
    Partendo dal presupposto che tutti i creditori sono stati soddisfatti, a me risulta che tale somma dovrebbe esser destinata allo Stato.
    O c'è invece la possibilità che il fallito, tornato in bonis, possa chiedere il riaccredito??

    ciao!
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2011 17:54

      RE: richiesta di svincolo di somme residue per creditori a favore del fallito?

      Le somme destinate ai creditori che non si presentano o che sono irreperibili vanno nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34, dispone il nuovo penultimo comma dell'art. 117, che riprende con aggiustamenti (dovuti al diverso sistema di scelta della banca tra le due discipline) l'ult. comma del precedente art. 117.
      Fin qui, quindi, la norma è uguale sia nel vecchio che nel nuovo rito. Nel vigore della legge fallimentare del 1942, applicabile ai fallimenti dichiarati anteriormente al 16.7.2006, si riteneva che, trascorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento senza che le somme depositate fossero state reclamate, la cancelleria, presso cui normalmente veniva depositato il libretto di deposito nominativo in favore del creditore, facesse un mandato in favore della Cassa Depositi e Prestiti. La nuova norma, applicabile ai fallimenti dichiarati dopo la data indicata, stabilisce, invece, che le somme non riscosse dopo cinque anni dal deposito e i relativi interessi, "se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia".
      I beneficiari principali delle somme non riscosse sono, quindi, gli altri creditori che ne facciano richiesta, tra i quali soltanto, secondo la nuova disposizione dell'ult. comma dell'art. 117, questa residua liquidità va distribuita, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel rispetto delle cause di prelazione; rispetto che opera, pertanto, solo tra i partecipanti richiedenti e non tra tutti i creditori rimasti insoddisfatti, rimanendo estranei alla distribuzione coloro che non hanno fatto richiesta di concorrere a questo riparto suppletivo.
      In via subordinata, in mancanza di richieste da parte dei creditori, le somme residue non riscosse vanno allo Stato per essere riassegnate ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia", non meglio specificata.
      Zucchetti Sg Srl
      • Quirino Ganzerli

        Frattamaggiore (NA)
        04/03/2011 10:17

        RE: RE: richiesta di svincolo di somme residue per creditori a favore del fallito?

        grazie mille!
      • Vincenzo Moccia

        Melfi (PZ)
        11/09/2017 17:36

        APPLICABILITA' ART. 117 C. 3 VECCHIO RITO

        Buonasera,
        con riferimento all'argomento in esame mi chiedevo se, in un fallimento vecchio rito, sia applicabile quanto prescritto oggi per il nuovo rito ossia se le somme dei creditori irreperibili possano essere richieste da altri creditori, ovvero se, decorsi i 5 anni senza che i diretti interessati ne abbiano fatto richiesta , queste debbano essere destinate allo Stato, e se sì come avviene?
        Ad oggi, infatti, le somme sono depositate presso un istituto bancario, e non presso la Cancelleria fallimentare.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/09/2017 19:44

          RE: APPLICABILITA' ART. 117 C. 3 VECCHIO RITO

          Come detto nella risposta che precede, il principio è che i fallimenti vecchio rito sono regolati dalle norme ante riforma, per cui ad essi possono essere applicate le disposizioni riformate. Il fatto è che la vecchia normativa era molto vaga sulla sorte delle somme destinate ai creditori irreperibili e l'attribuzione allo Stato era una soluzione interpretativa, per cui nella vaghezza del vecchio sistema, si potrebbe anche seguire come indirizzo il nuovo metodo, se ci sono creditori che abbiano fatto richiesta di partecipare a questo supplemento di riparto.
          Zucchetti Sg srl