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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
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Tommaso Stellin
Gorizia17/01/2017 13:35MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Buongiorno.
Sono a richiedere un Vostro gentile parere in merito alla comunicazione al fallito del rendiconto e della data dell'udienza ex art. 116 L.F..
Nello specifico, mi trovo a gestire il fallimento di una S.a.s. e del socio accomandatario, unico socio/amministratore della fallita e già deceduto al momento della dichiarazione di fallimento. La sede sociale è, peraltro, è ormai di terzi che la occupano.
Non mi risulta che vi siano eredi che abbiano accettato l'eredità.
Mi chiedo, quindi, se debba nominare il curatore dell'eredità giacente e procedere alla notifica a quest'ultimo o se, a Vostro avviso, possa essere sufficiente la notifica presso la sede a mezzo raccomandata a.r., ben sapendo che vi sarà un'irreperibilità.
Ringraziando sin d'ora, saluto cordialmente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:28RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Se il socio accomandatario, unico socio amministratore della sas fallita era già deceduto all'atto della dichiarazione di fallimento, chi è stato convocato e sentito nella fase prefallimentare per la dichiarazione di fallimento? Si potrebbe fare l'attuale notifica allo stesso soggetto allora sentito, ma se, come è pensabile, all'epoca fu convocato proprio il socio accomandatario, non presentatosi, e poi si è scoperto che era deceduto, crediamo che convenga non effettuare alcuna comunicazione al socio o ai suoi eredi, avendo questi rinunciato all'eredità. E' vero che in mancanza di chiamati all'eredità che accettino si potrebbe aprire una procedura di eredità giacente, con la nomina di un curatore, ma questo è utile al fine di gestire i beni ereditari, che nel caso sono stati liquidati dal fallimento, che deve solo effettuare una comunicazione alla società fallita e al socio deceduto. Per la società la comunicazione presso la sede legale dell'epoca del fallimento può essere sufficiente, essendo deceduto e fallito anche il socioaccomandatario amministratore; per quest'ultimo, come detto, non faremmo nulla.
Zucchetti SG srl
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Alessandra Renata Farronato
Romano d'Ezzelino (VI)14/07/2022 15:29RE: RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Buongiorno,
io mi trovo in una situazione similare.
Sono Curatore del fallimento di una impresa individuale. Il fallito è morto qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento.
Gli eredi non hanno accettato l'eredità.
Pensavo di fare la comunicazione del rendiconto al fallito (defunto) tramite deposito in cancelleria.
Ritenete possa essere una soluzione adeguata vista la situazione?
Ringraziando sin d'ora porgo distinti saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/07/2022 18:46RE: RE: RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Riteniamo non sia possibile perché l'art. 12 l. fall. prevede che qualora l'imprenditore muoia dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario (comma 1) e che nel caso previsto dall'art. 528 del c.c.- che è proprio quello in cui i chiamati all'eredità non abbiano accettato l'eredità e non siano nel possesso dei beni- la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente, per cui lei dovrebbe fare richiesta di apertura di eredità giacente.
Questo è la regola, poi a volte, nei fallimenti di modeste dimensioni, alcuni curatori fanno finta di niente, come se il fallito non fosse deceduto, ma non è corretto.
Zucchetti SG srl-
Giovanni Carlo Trinetti
Pescara21/11/2023 13:17RE: RE: RE: RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Buongiorno, nel mio caso, dopo la dichiarazione di fallimento e prima del deposito del rendiconto finale, è deceduto l'amministratore unico di una srl, per cui, il fallito di cui all'art. 116 è certamente la società e non la figura dell'amministratore unico persona fisica.
Fatto:
Dopo la fissazione della udienza per l'approvazione del rendiconto, ho inviato la raccomandata a.r. di cui all'art. 116 l.f. all'amministratore della società fallita, che non è stata recapitata in quanto destinatario sconosciuto.
Il G.D. ha, quindi, disposto accertamenti sulla nuova residenza dell'amministratore unico nonchè sulla sua esistenza in vita , ed all'esito della indagine, ho accertato che l'amministratore è deceduto.
Dalla visura camerale risulta ancora amministratore unico della società il defunto , non avendo i soci provveduto a sostituirlo.
La domanda è la seguente:
1) se il fallito è una SRL (senza indirizzo PEC e senza sede amministrativa) , non è sufficiente fare la notifica della comunicazione ex art 116 l.f. tramite raccomandata a.r. alla sede risultante dal registro imprese e/o con deposito telematico in cancelleria?
2) in caso contrario, per la notifica della raccomandata della comunicazione ex art. 116 l.f. all'amministratore unico defunto (e non sostituito dai soci ), dovrei chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., solo per questa specifica incombenza, o anche per il resto della procedura e sino alla notifica del decreto di chiusura?
2) quale compenso spetterà al nominando curatore speciale?
3) il compenso dovrà essere liquidato dal G.D. al fine della predisposizione del successivo progetto di riparto finale?
3) la richiesta di nomina del curatore speciale, visti anche i presumibili costi a carico della procedura, dovrà essere preventivamente autorizzata dal G.D.?
Nell'attesa del Vs parere invio Cordiali saluti.
Dr. G. C. Trinetti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2023 19:58RE: RE: RE: RE: RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
L'ult. periodo del comma 3 dell'art. 116 l. fall. prevede che "Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". Riteniamo che tale regola possa valere anche nel caso della morte dell'amministratore della società fallita, in quanto non è più possibile fare a lui le comunicazione di legge e i soci non hanno provveduto alla sostituzione; eventualmente può avvertire i soci dell'invio della raccomandata..
Zucchetti SG srl-
Giovanni Carlo Trinetti
Pescara23/11/2023 10:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Non crede che nel caso della morte del legale rappresentante di una srl (non sostiuito) sia necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/11/2023 17:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: MORTE FALLITO - RENDICONTO - NOTIFICA
Lo abbiamo escluso per le ragioni indicate nella risposta precedente docute alla formula del terzo comma dell'art. 116 l. fall.. Naturalmente la nomina di un curatore speciale sarebbe più garantista, ma il problema è capire se è indispensabile ricorrere a tale figura, che porterebbe anche un aggravio di spesa e di tempo; a nostro avviso non è indispensabile, anche perché non si tratta del fallimento di un imprenditore individuale deceduto, ma del fallimento di una società i cui soci devono provvedere alla sostituzione del legale rappresentante e se non lo fanno ne risentono delle conseguenze.
Zucchetti SG srl
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