Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Rendiconto finale ex art 116 l.f.

  • Annalisa Carrera

    BOLOGNA
    01/03/2017 09:12

    Rendiconto finale ex art 116 l.f.

    Buongiorno avrei bisogno di una precisazione:
    - ho presentato Rendiconto finale ex art 116 l.f.
    - il G.D. ha emesso provvedimento dove Ordina il deposito in cancelleria del rendiconto e manda al curatore di dare comunicazione via pec ai creditori del rendiconto e della data dell'udienza.

    Il deposito in cancelleria spetta ancora al curatore?, non ho già provveduto presentando rendiconto finale tramite procedura telematica?
    Parlare di rendiconto finale o di conto della gestione è la medesima cosa?
    Al curatore spetta solo di dare comunicazione ai creditori della fissazione dell'udienza e del rendiconto finale se non sbaglio.

    Cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/03/2017 19:54

      RE: Rendiconto finale ex art 116 l.f.

      Rendiconto finale e conto gestione sono termini simili che indicano l'operazione di cui all'art. 116 l.f.. Questa norma, al primo comma prevede che "… il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura", per cui si spiega perché il secondo comma stabilisca che il giudice- destinatario del conto- ne ordini il deposito in cancelleria. La norma risente del vecchio sistema cartaceo quando il rendiconto veniva sì materialmente portato in cancelleria per esesre trasmesso al giudice, il quale ne disponeva il deposito, intendendo che questo fosse a disposizione dei creditori che volessero prenderne visione; ora che il deposito avviene via Pec e il conto stesso va trasmesso ai creditori, questa funzione del deposito è depotenziata, tuttavia proprio le nuova normativa fa sorgere sia il dubbio che lei pone, se è necessaria altro invio in cancelleria, e se è necessario comunque un deposito cartaceo per i permettere ai creditori che non possono essere raggiunti, per qualsiasi ragione via Pec, di prendere visione del conto. probabilmente (non abbiamo trovato precedenti in proposito) questa seconda soluzione è la più conforme alla legge.
      Di conseguenza, se si segue questa via, lei deposito il rendiconto cartaceo in cancelleria e provvede via Pec agli altri incombenti previsti dall'art. 116 e richiamati dal giudice delegato.
      Zucchetti SG srl
      • Beniamino Rizzuti

        CARIATI (CS)
        04/03/2017 00:38

        RE: RE: Rendiconto finale ex art 116 l.f.

        Per un fallimento risalente al 1988, con prenotazione a debito,dovendo chiudere detta posizione quale è l'importo del c.u. da pagare. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/03/2017 19:29

          RE: RE: RE: Rendiconto finale ex art 116 l.f.

          Poiché mediante il meccanismo della prenotazione a debito, il soggetto che ne beneficia è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, tra cui il contributo unificato, fino al momento in cui viene meno il diritto all'esenzione, riteniamo che debba essere corrisposto il contributo unificato per l'importo vigente attualmente.
          Quanto all'entità deve rivolgersi alla cancelleria specificando l'oggetto della richiesta. Per la tabella attuale il c.u. dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura ammonta ad € 851,00.
          Zucchetti Sg Srl