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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
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Maria Teresa Farina
reggio emilia (RE)14/09/2015 17:35notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Salve,
sono il curatore di una srl e vorrei sapere se devo notificare il decreto ai creditori insinuatisi tramite pec e se devo comunicare al liquidatore lo stesso provvedimento all'indirizzo di residenza visto che non risulta avere una pec. Le norme non sono molto chiare e il decreto dispone che la cancelleria debba provvedere ai sensi dell'art. 17 L.F.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/09/2015 13:09RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
L'art. 119 non prevede espressamente la notifica al fallito o ai creditori del decreto di chiusura del fallimento, ma attraverso la previsione del terzo comma dell'art. 119- che consente avverso il decreto di chiusura (o di rigetto della chiusura) del fallimento il reclamo a norma dell'art. 26- si desume che il provvedimento di chiusura o di rigetto deve essere comunicato nella sua integrità, oltre che al fallito, a chiunque vi abbia interesse, tra cui sono compresi i creditori, a meno che non siano stati pagati integralmente, nel qual caso non vediamo quale interesse ad impugnare il decreto di chiusura potrebbero avere.
La comunicazione ai creditori va fatta via Pec e per i destinatari privi di indirizzo Pec tutte le comunicazioni, come dispone l'art. 31bis l.f., "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria". Al liquidatore- al quale la comunicazione va fatta quale rappresentante della società fallita, per la quale non vale la stessa regola di cui all'art. 31bis- è corretto l'invio di una raccomandata presso la sua residenza.
Zucchetti SG Srl
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Maria Teresa Farina
reggio emilia (RE)15/09/2015 14:57RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Un'ultima informazione. La copia del decreto di chiusura del fallimento che devo notificare al liquidatore deve essere autentica? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/09/2015 20:59RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
No.
Zucchetti Sg srl-
Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)23/10/2015 08:36RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Ho letto con interesse il quesito. Qui a Venezia però la prassi è un po' diversa. Il decreto di chiusura del fallimento viene notificato tramite ufficiale giudiziario al legale rappresentante, agli eventuali soci falliti in proprio e mediante affissione in Tribunale. Dopo di che si procede alla cancellazione dal registro delle imprese. Mi domando se l'affissione in Tribunale sia sufficiente a sostituire la notifica via PEC a ciascun creditore e/o a qualsiasi altro interessato.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2015 18:58RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Se si segue la tesi da noi esposta della notifica ai creditori non integralmente soddisfatti del decreto di chiusura, tale modalità non va effettuata via Pec e non può essere sostituita da forme diverse di pubblicità.
Zucchetti sg Srl-
Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)24/10/2015 11:04RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Scusate ma c'è un NON che mi disorienta. Intendete dire che la chiusura VA notificata ai creditori non soddisfatti, esclusivamente via PEC?
A questo punto però mi domando a cosa serva l'affissione in Tribunale che la Cancelleria mi fa notificare-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2015 17:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Nella risposta c'è un NON di troppo che è chiaramente un refuso. Intendevamo esattamente dire ciò che lei ha capito e cioè che il decreto di chiusura va notificato ai creditori non soddisfatti via Pec.
Non sappiamo perché, se non per un mancato aggiornamento, venga richiesta ancora l'affissione in tribunale, che non esiste più. L'art. 119 l.f. parla della pubblicazione del decreto di chiusura nelle forme prescritte dall'art. 17, che richiede l'annotazione presso il registro delle imprese, a cura del cancelliere . La domanda quindi può essere: ha senso procedere alla notifica via Pec ai creditori lì dove è prevista la annotazione dello stesso provvedimento nel registro delle imprese? Le risposte possono essere varie: può darsi che il legislatore non abbia fatto il coordinamento di questa norma con quella che dell'art. 26, ma può anche darsi che il legislatore abbia voluto entrambe le forme di pubblicità, come accade ad esempio con lo stato passivo ove nonostante la sentenza di fallimento sia annotata nel registro delle imprese (e, quindi, potenzialmente conosciuta da tutti) si richiede la comunicazione ai creditori ex art. 92.
Zucchetti SG srl
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Paolo Casarini
Carpi (MO)25/10/2015 09:13RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Però è anche vero che sia la sentenza di fallimento sia la sentenza della corte di appello ex art. 119 sono reclamabili dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17, secondo quanto previsto, rispettivamente, per la prima dall'art. 18 e, per la seconda, dal c. 3 dell'art. 119.
In questa logica, l'art 26 viene richiamato dall'art. 119 per i termini di 10 giorni per il reclamo. Più in generale, l'art. 26 sovviene solo per quelle sentenze del GD o del Tribunale non pubblicabili ex art. 17, e quindi quando vi è la necessità di una comunicazione specifica ai creditori.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2015 20:14RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Lei ci aveva chiesto se doveva notificare, e con quali modalità, il decreto di chiusura del fallimento ai creditori e noi le avevamo risposto affermativamente desumendolo dal fatto che l'art. 119, sebbene non lo preveda espressamente, consente avverso il decreto di chiusura del fallimento il reclamo a norma dell'art. 26. Quest'ultima norma fa decorrere il termine perentorio di dieci giorni per il reclamo dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento per gli altri interessati. Quindi letteralmente per i creditori il termine decorre dalla annotazione nel registro delle imprese, ma ciò nonostante noi abbiamo consigliato la notifica anche ai creditori perché la Corte Costituzionale, con sentenza 23/07/2010, n. 279, aveva ritenuto illegittimo l'art. 119 comma 2 l. fall. - nella formulazione antecedente al d.lg. n. 5 del 2006 – "nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall., anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazioni previste dalla legge". E' vero che la Corte è intervenuta sul testo precedente dell'art. 119, ma noi riteniamo che abbia affermato un principio che deve essere tenuto sempre presente, per cui tra più interpretazioni possibili, preferiamo, come nostra linea istituzionale, seguire sempre quella più prudente e più aderente al dettato costituzionale; e del resto non siamo i soli perché anche parte della dottrina (Caiafa, Irace) ha ritenuto necessaria la notifica del decreto di chiusura ai singoli creditori.
Queste sono le ragioni della nostra soluzione, che non pretendiamo la convinca necessariamente.
Zucchetti SG srl
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)27/10/2015 08:21RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Se vi riferite a me mi avete più che convinto, tanto è vero che ho notificato tutto a tutti in tutti i modi. E' il collega di Carpi che ha delle perplessità. Peraltro legittime vista la poca chiarezza della legge.
Mi ha ulteriormente spinto all'invio delle PEC la richiesta della CCIAA che, per procedere all'annotazione del decreto di chiusura e quindi alla cancellazione di una società mi chiede un'autocertificazione in cui "si denuncia la non opposizione al decreto di chiusura del fallimento da parte dei creditori ex art.26 della L.F.".
Se l'opposizione decorresse dalla pubblicità in CCIAA e per effettuare la pubblicità in CCIAA servisse la non opposizione, saremmo di fronte al classico gatto che si morde la coda. Mi pare che la Vostra soluzione, invece, tagli la testa al toro. Grazie!
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Paolo Casarini
Carpi (MO)28/10/2015 08:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Il dubbio che mi sorge è così facendo si rischia di dare per scontato che solo i creditori a cui si è inviata la pec con il decreto di chiusura, siano legittimati a proporre reclamo allo stesso. Forse è così.
Diversamente, l'art. 119 c.1 prevede la pubblicità del decreto di chiusura al Registro Imprese, e questo perché, forse, si vuole dare la possibilità a chiunque "interessato" di conoscere del decreto di chiusura ed eventualmente di presentare reclamo nei termini e nelle forme dell'art. 26. La norma purtroppo non indica su chi è posto tale adempimento (cancelleria o curatore).
Decorso il termine ex art. 26 dalla pubblicazione del decreto di chiusura ex art. 17, il curatore chiede la cancellazione della società, dichiarando che la non opposizione nei termini.
Ovviamente l'invio della pec ai creditori, nel dubbio, si aggiunge a quanto sopra.
Buon lavoro e grazie per il tempo dedicato.
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Francesco Maria Pecora
Cosenza15/03/2018 17:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Salve, il decreto di chiusura del fallimento al legale rappresentante posso notificarlo via raccomandata o devo procedere con ufficiale giudiziario? Per quanto riguarda invece la chiusura della p.iva e la cancellazione dalla CCIAA posso calcolcare i 30 giorni dalla notifica al sottoscritto della chiusura o devo considerare la data riportata nel decreto? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2018 20:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: notifica decreto chiusura fallimento ex art. 118 n.3
Quanto al primo quesito, trova la risposta nel nostro primo intervento di questa serie, lì dove dicevamo che "al liquidatore- al quale la comunicazione va fatta quale rappresentante della società fallita per la quale non vale la stessa regola di cui all'art. 31bis- è corretto l'invio di una raccomandata presso la sua residenza".
Quanto alla seconda, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese deve essere presentata dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo è definitivamente rigettato (su queste tematiche si è svolta la discussione che precede)
La dichiarazione di cessazione ai fini IVA va presentata entro 30 giorni dalla chiusura, per cui, a nostro avviso, il termine decorre dalla data di pubblicazione (ossia di deposito in cancelleria) del decreto di chiusura.
Zucchetti Sg srl
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