Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

dichiarazione fiscale dopo la chiusura

  • Carmela Carbone

    AVERSA (CE)
    05/06/2017 18:00

    dichiarazione fiscale dopo la chiusura

    Salve, ho un dubbio in merito alla dichiarazione dei redditi da fare entro i nove mesi dalla chiusura del fallimento. Ho appena chiuso un fallimento con attivo, pagando tutti i creditori e con una rimanenza di una somma in conto corrente.
    L'attivo accumulato deriva da un pignoramento di equitalia avviato precedentemente alla dichiarazione di fallimento, ma con incasso successivo alla data del fallimento. Pertanto Equitalia provvedeva tempestivamente alla restituzione di tali somme al fallimento. Queste somme derivavano da crediti vantati dalla società fallita nei confronti del Comune, a dire del rappresentante legale derivanti da forniture di prodotti. Non essendo stata mai depositata la contabilità della società non ho avuto modo di verificare se effettivamente tali forniture fossero già state fatturate(ma suppongo di si visto il pignoramento da parte di equitalia). Essendo dei crediti passati, e quindi già fatturati in passato, e non trattandosi di attivo scaturito da liquidazione di beni, o esercizio provvisorio, suppongo che non debba essere portato a tassazione nella dichiarazione dei redditi che dovrò fare. E' giusto?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/06/2017 10:14

      RE: dichiarazione fiscale dopo la chiusura

      L'art. 183, II comma, del T.U.I.R. stabilisce al primo periodo che "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ... e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti", e prosegue dettando le modalità di determinazione del patrimonio netto iniziale.

      Nel caso esposto nel quesito vi è un residuo attivo, che va confrontato quindi col patrimonio netto iniziale per individuare la base imponibile

      Da cosa derivi tale residuo attivo è irrilevante.