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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Chiusura procedura fallimentare
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Maria Luisa Baroni
Perugia28/01/2016 11:35Chiusura procedura fallimentare
Nell'anno 2014 nel mese di maggio viene dichiarato il fallimento della società Alfa sas e del suo socio accomandatario.
Fin dal 2013, e prima dunque della dichiarazione del fallimento il creditore Tizio della società Alfa ha promosso un'esecuzione immobiliare avanti al tribunale pignorando l'immobile di detta società. Tale creditore una volta dichiarato il fallimento ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare. Nella gestione del fallimento non è subentrato il bene soggetto ad esecuzione immobiliare, ma tale procedura ha un suo iter a parte.
Nel novembre 2015 il Giudice Delegato invita il curatore, con proprio atto, a procedere entro 90 giorni, alla chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 e 119 L.F. in quanto detto fallimento non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, limitatamente i crediti prededucibili,le spese di procedura. Tra i motivi di tale provvedimento vi è anche quello che la procedura esecutiva immobiliare avrebbe dovuto validamente proseguire anche una volta chiusa la procedura concorsuale, attesa la natura fondiaria ex art. 41 T.U.B.
Ora il creditore Tizio ha presentato reclamo al provvedimento del Giudice Delegato al collegio ai sensi dell'art. 26 L.F. in quanto la chiusura del fallimento determinerebbe la scomparsa della società, e quindi non sarebbe dato sapere contro chi l'esecuzione immobiliare dovrebbe proseguire.
Alla luce di quanto esposto, si chiede, un Vs. suggerimento.
Ringrazio anticipatamente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2016 20:18RE: Chiusura procedura fallimentare
Anche noi pensiamo che la chiusura del fallimento nella fattispecie sia inopportuna perché vi è ancora un bene del fallito da liquidare. La liquidazione di questo, invece di essere effettuata in sede fallimentare, sta avvenendo nell'esecuzione individuale in quanto il creditore fondiario gode del privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB di poter iniziare e proseguire azioni esecutive anche in pendenza del fallimento, ma si tratta pur sempre della liquidazione di un bene del fallito, che deve essere definita prima di chiudere il fallimento (non si versa, pertanto, neanche nell'ipotesi di cui al nuovo secondo comma dell'art. 118). Ciò anche perché il curatore può intervenire nel giudizio esecutivo, sempre a norma del citato art. 41, per ottenere il pagamento dei crediti prededucibili opponibili all'ipotecario (tra cui una quota del compenso del curatore e altre spese) e privilegiati prevalenti sull'ipoteca a norma del sec. comma dell'art. 2748 c.c.; a sua volta, poiché l'assegnazione della somma in sede esecutiva al creditore fondiario ha carattere provvisorio, è nel fallimento che si fanno i conteggi definitivi del dare e avere, nel senso che al creditore fondiario spetta in via definitiva solo ciò che gli è riconosciuto nel fallimento, per cui egli, qualora avesse percepito di più dall'esecuzione,, dovrebbe restituire il surplus.
Non sappiamo, invece quanto sia fondata la ragione addotta dal creditore, perché è vero che con la chiusura del fallimento viene cancellata la società, cui segue l'estinzione della stessa, ma i beni della società non scompaiono con la stessa in quanto si trasferiscono ai soci (Cass. sez. un. nn. 6070, 6071, 6072 del 2013).
Zucchetti SG srl
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