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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
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Sandro GIANDOMENICO
Chieti24/01/2014 12:10Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
Come deve agire il curatore in caso di chiusura del fallimento di una societa' per mancanza di attivo ex art. 118 p.4), laddove il comma 2 impone la cancellazione della stessa al Registro Imprese, ma vi sono beni non acquisiti (mobili registrati e/o immobili) ex art. 104, c. 7, che, secondo la L.F., sono "rimessi nella disponibilità del debitore" ?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2014 18:47RE: Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
Se i beni mobili registrati o immobili non sono stati inventariati ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 104ter, comma settimo, il problema non sorge, perché quei beni non hanno mai fatto parte della massa attiva fallimentare, per cui può chiudere il fallimento come se quei beni non esistessero.
Se detti beni sono stati inventariati e poi non si è proceduto alla liquidazione perché rimessi nella disponibilità del fallito ai sensi del settimo comma dell'art. 104ter e seguendo la procedura ivi indicati, su quei beni è stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento, per cui il giudice delegato dovrebbe emettere, in via di interpretazione estensiva dell'art. 108 comma secondo, emettere un provvedimento di cancellazione, prima di chiudere il fallimento.
Zucchetti Sg srl .
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Sandro GIANDOMENICO
Chieti25/01/2014 09:47RE: RE: Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
Vi ringrazio per la risposta.
Il dubbio mi sorge prevalentemente per effetto della prescrizione dell'ultima parte del comma 7 dell'art. 104-ter: "...i creditori possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore": il debitore è una Srl, se il curatore la cancella dal Registro Imprese, come faranno i creditori ad esercitare le azioni? E come farà il debitore (Srl estinta) ad avere la disponibilità del bene? Se si tratta di un automezzo, potrà circolare? Se si tratta di un terreno o di un fabbricato, chi ne sarà il legittimo proprietario?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2014 16:56RE: RE: RE: Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
La sua preoccupazione è giusta ma giuridicamente superabile. E' chiaro che il legislatore nel disporre l'obbligo per il curatore di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese delle società il cui fallimento sia stato chiuso per i casi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 118, è partito dal concetto che alla chiusura del fallimento per una di queste ipotesi non residuino beni nel patrimonio della società fallita o perché l'intero attivo sia stato ripartito o per mancanza di attivo, per cui come non vi è più ragione di continuare la procedura non ha più senso che rimanga in vita la società.
Il legislatore, probabilmente, non ha tenuto conto della possibilità che la società, chiuso il fallimento sia ancora proprietaria e abbia la disponibilità di alcuni beni sui quali i creditori potrebbero rivalersi, ma, le disposizioni sulla cancellazione sono così tassative che riteniamo che non possa il curatore esimersi, anche nel caso che si sia verificata una tale ipotesi, dal chiedere la cancellazione. Con la cancellazione la società si estingue e vengono di conseguenza ad estinguersi anche tutti i rapporti obbligatori ad essa facenti capo, sicchè si estinguono anche i diritti dei creditori che avevano ragioni di credito nei confronti della società, non soddisfatte nel fallimento. Ed allora, a ben vedere, il legislatore ha tenuto conto anche di questa situazione nel disporre la cancellazione perché la fattispecie in esame diventa l'equivalente della esdebitazione dell'imprenditore individuale; il creditore soddisfatto parzialmente o insoddisfatto nel fallimento come non può chiedere nulla all'ex fallito imprenditore individuale che abbia ottenuto l'esdebitazione, così egualmente nulla più può chiedere alla società cancellata.
E' anche da dire che la questione, per quanto appassionante sotto il profilo giuridico, è di fatto priva di rilevanza perché non va dimenticato che i beni che il curatore non ha inventariato o non liquidato ai sensi del settimo comma dell'art. 104ter sono beni per i quali, per definizione legislativa, "l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente". Pertanto, la possibilità data ai creditori di agire in via esecutiva su detti beni già in pendenza del fallimento in deroga alla previsione dell'art. 51, è soltanto una finzione perché è difficile pensare che beni che sono stati considerati non liquidabili dal curatore e dal comitato dei creditori (che autorizza la procedura di cui al settimo comma dell'art. 104 ter) possano- salvo clamorosi abbagli- sollecitare l'interesse di un creditore a promuovere una azione esecutiva individuale sugli stessi.
Zucchetti STG Srl
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Lorenzo Di Nicola
Pescara28/01/2014 09:56RE: RE: RE: RE: Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
Potrebbe però accadere, ad esempio, che alcuni creditori abbiano interesse a pignorare dei crediti della società fallita ritenuti inesigibili dal Curatore, ovverosia un eventuale credito IVA chiesto a rimborso, oppure una quota di un immobile abbandonato dallla Curatela ma che,in vista di un eventuale giudizio divisionale, darebbe alla quota indivisa un certo valore. Come potrebbero fare i creditori del fallimento insoddisfatti a rivalersi sui beni rimasti nella disponibilità della fallita, considerato che l'art. 120, comma 3 LF stabilisce che "I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti"? Ed il bene immobile rimasto di proprietà della fallita, con la cancellazione, dovrebbe essere assegnato "di fatto" ai soci?
Grazie per Vs. cortese risposta.
Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2014 19:51RE: RE: RE: RE: RE: Cancellazione Registro Imprese in presenza di beni registrati non acquisiti
Ci rendiamo ben conto che alcune soluzioni possono essere difficilmente accettate perché in contrasto con i principi, ma, in questo caso, la soluzione non è una nostra interpretazione, ma è la legge che ha così disposto, come abbiamo cercato di spiegare nella precedente risposta. Lei si chiede, e ci chiede, come potrebbero fare i creditori del fallimento insoddisfatti a rivalersi sui beni rimasti nella disponibilità della fallita. Possono rivalersi su tali beni nel corso del fallimento, perché in tal caso non opera il divieto di cui all'art. 51; chiuso il fallimento e cancellata la società- incombente che il curatore è tenuto ad adempiere quando se ne presenta la situazione di legge- il credito stesso si estingue perché è estinto il debitore 8° seguito della cancellazione) e non vi sono successori, né vi è un soggetto che processualmente possa rappresentare la società estinta nel processo di esecuzione.
Del resto lei ha richiamato l'art. 120, comma terzo, per il quale i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti 8che trattano della esdebitazione); ossia il creditore insoddisfatto nel fallimento comunque non può soddisfarsi nei confronti del fallito persona fisica tornato in bonis ove questi abbia ottenuto l'esdebitazione, anche nel frattempo questo abbia un nuovo patrimonio; per questo nella precedente risposta equiparavamo le due situazioni, proprio per dire che il caso dell'art. 104ter non è l'unico che non consenta la soddisfazione dei creditori pur in presenza dei beni una volta chiuso il fallimento e che la esdebitazione non è stata estesa alle società di capitali proprio perché queste vengono cancellate alla chiusura del fallimento avvenuta per i motivi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 118.
La nostra considerazione finale sulla scarsa rilevanza pratica della questione rispetto alla complessità del problema giuridico che essa solleva voleva solo evidenziare la rarità dei casi interessati che, peraltro, proprio la tipologia degli esempi da lei fatti conferma.
Zucchetti SG Srl
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