Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura e responsabilità del curatore

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    03/11/2016 20:15

    Chiusura procedura e responsabilità del curatore

    Ho depositato il rendiconto finale senza aver ricevuto la notula/fattura per le spese legali che il fallimento è stato condannato a rifondere alla controparte in un contenzioso definito da oltre un anno; il fallimento è stato dichiarato da oltre 5 anni e vorrei chiudere la procedura. Ritengo che il curatore non possa essere ritenuto responsabile per il pagamento a fallimento chiuso e, a maggior ragione, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; in alternativa, potrei ripartire parzialmente l'attivo, accantonando la somma per un'eventuale richiesta del creditore ma ciò mi creerebbe difficoltà con i giudici della sezione fallimentare e poi, fino a quando? La prescrizione del diritto è decennale.
    Qual'è il vs. parere?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/11/2016 20:19

      RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

      La fattispecie da lei rappresentata non rientra in alcuna ipotesi di accantonamento ex art. 113 l.f., né è applicabile il nuovo secondo comma dell'art. 118 l.f., non essendovi giudizi in corso. In sostanza vi è un creditore (che non è il legale, ma la controparte vincitrice nella causa a favore della quale il fallimento è stato condannato al pagamento delle spese legali) prededucibile che non fa richiesta di essere soddisfatto e questa situazione non le impedisce di chiudere il fallimento; tuttavia, per cautela, le consigliamo di scrivere alla controparte e al suo legale facendo loro presente che il fallimento è in fase di chiusura, avendo già presentato il rendiconto, che manca una richiesta di pagamento delle spese legali di cui alla sentenza n….., e che in mancanza di richiesta e quantificazione entro tiot giorni, procederà al riparto finale, senza considerare il credito in questione e alla chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG srl

      • Maria Cristina Bongiorno

        Milano
        11/11/2016 12:23

        RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

        La notula è già stata chiesta in passato e ritengo che la curatela non sia tenuta ad insistere o sollecitare, essendo onere della controparte chiedere il pagamento di quanto le spetta (e quantificarlo), come hanno fatto tutti gli altri creditori in prededuzione. L'unico dubbio è che possa essere sollevata in futuro, a fallimento chiuso, una responsabilità personale del curatore, cosa che escluderei e così mi sembra dalla vs. risposta (non ho trovato giurisprudenza specifica).
        Per accantonamento, mi riferivo piuttosto al deposito di cui all'art. 117 LF per i creditori che non si presentano, nel qual caso, però, ci sarebbe la ritenuta d'acconto da versare qualora il creditore reclamasse il dovuto dopo la chiusura: in quel caso, la verserebbe il Tribunale?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/11/2016 18:04

          RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

          La nostra prevedente risposta era proprio proiettata nell'ottica futura di una responsabilità personale del curatore. Poiché la responsabilità può derivare dalla mancanza di diligenza, ci era sembrato che fare una richiesta di invio della notula in vista della chiusura del fallimento la mettesse al riparto da ogni futura eventuale accusa. Lei dice che già in passato ha fatto richiesta dell'invio della notula, per cui può evitare di ripeterla, anche se, specie se è decorso molto tempo dal precedente sollecito, per prudenza ne faremmo uno nuovo in vista del riparto finale e chiusura del fallimento. Non è strettamente necessario, ma sicuramente sarà molto più facile- qualora un domani il creditore in questione le muovesse una qualche accusa- dimostrare il suo comportamento diligente se dispone di un sollecito ripetuto alla fine della procedura, prima del riparto finale.
          Non crediamo che ricorra una ipotesi di deposito ex art. 117 perchè i creditori che non si presentano, previsti da tale norma, sono quelli che inclusi nel riparto, non possono materialmente ricevere il pagamento perché non si presentano a reclamarlo o sono irreperibili, nel mentre nel caso in esame il creditore, non avendo fatto richiesta di pagamento né quantificato il suo credito, non ha diritto a percepire il pagamento, né fuori né dentro il riparto.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            24/01/2017 19:06

            RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

            Mi permetto solo di precisare che il credito è quantificato in sentenza e il creditore in prededuzione può essere soddisfatto al di fuori del riparto, se vi è capienza (come nella fattispecie). Anche il GD mi ha indicato un deposito su un libretto da lasciare in cancelleria, con il solo importo del credito, esclusa IVA in quanto non emessa fattura e dedotte eventuali spese. Non so se sia fattibile fiscalmente (chi versa l'IVA e la ritenuta se il creditore chiede il pagamento?) e se, in caso di mancato pagamento, il credito debba o possa essere ripartito a fallimento chiuso o sia incamerato dall'Erario.
            Cosa ne pensate?
            Grazie ancora.
            • Maria Cristina Bongiorno

              Milano
              24/01/2017 19:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

              Ovvero, se si possa applicare per analogia l'art. 117 legge fall.
              Grazie.
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                25/01/2017 20:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

                Abbiamo capito bene che il credito è quantificato in sentenza, ma abbiamo ritenuto, e riteniamo ancora, che comunque il creditore prededucibile debba fare una richiesta di pagamento al fallimento; vediamo che lei e il giudice delegato siete di diverso parere nel senso, cioè che i creditori in prededuzione vanno pagati anche in mancanza di richiesta. In questa ottica cogliamo il richiamo fatto dal giudice al deposito ex art. 117, ossia lei provvede al pagamento fuori riparto e se il creditore è irreperibile procede al deposito (per l'intero importo dovuto), da trattare come tutti i depositi ex art. 117. Questa, almeno è la nostra interpretazione perché ci riesce difficile capire un deposito diretto senza il preventivo tentativo di pagamento al creditore. Comunque, ulteriori spiegazioni dovrebbe chiederle al giudice delegato che ha emesso il provvedimento.
                Zucchetti SG srl
                • Maria Cristina Bongiorno

                  Milano
                  25/01/2017 21:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

                  Veramente non è un provvedimento ma una possibile soluzione per evitare problemi futuri;ci sono norme o altro da dove desumere l'obbliga dell creditore di chiedere il pagamento?
                  Grazie ancora.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  26/01/2017 19:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

                  Il secondo comma dell'art. 52 l.f. stabilisce che "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
                  La regola generale, quindi, è che anche i crediti prededucibili vanno verificati secondo le disposizioni dell'accertamento del passivo, che presuppongono la domanda da parte del creditore. A questo principio- che viene ribadito nel primo comma dell'artt. 111bis- il terzo comma di tale norma pone una eccezione, nel senso che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"; ossia la norma esclude che in questi casi i creditori prededucibili debbano fare ricorso al procedimento di verifica, ma non esenta affatto gli stessi dalla richiesta del pagamento fuori riparto; richiesta che, peraltro, è necessaria anche per verificare se ricorrono le condizioni per provvedere al pagamento fuori riparto, ossia che il credito sia sorto nel corso del fallimento, non sia contestato e che esista l'attivo per provvedere. Appare difficile che il curatore possa svolgere tali controlli senza una domanda o comunque una richiesta di pagamento dei soggetti interessati, con l'indicazione anche dei dati necessari per poter effettuare il pagamento (dati anagrafici, indirizzo, ecc, che sono i dati contenuti nelle domande di insinuazione).
                  Anche, infatti, a prescindere dalla normativa fallimentare, nei rapporti comuni il debitore deve provvedere al pagamento presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (art. 1182, co. 3 c.c.) e, quando l'obbligazione non deriva da un rapporto contrattuale in cui i dati sono già elencati, deve essere il creditore ad indicarli, altrimenti il debitore non può provvedere.
                  Al più, quindi, si può pretendere che il curatore solleciti il creditore a presentare una richiesta o comunque a fornire i dati necessari per il pagamento ritenendo che non sollevare contestazioni, come abbiamo consigliato di fare fin dalla prima risposta, suggerendole di ripetere l'invito in vista del riparto finale;, ma se il creditore rimane inerte, pensiamo si possa andare avanti senza interessarsi di chi ha preferito non partecipare alla procedura.
                  L'ipotesi di un accantonamento ai sensi dell'art. 117, per le ragioni dette nelle precedenti risposte ci sembra non confacente al caso; al più, come dicevamo nell'ultima, se proprio vuol procedere al pagamento deve fare un tentativo alla luce dei dati di cui dispone e, se non va a buon fine il pagamento, può effettuare il deposito.
                  Queste sono le ragioni, in parte esplicitate e in parte sottese alle nostre risposte, ma sia ben chiaro, si tratta di nostre interpretazioni che lei è libera di seguire o non; anzi se il giudice delegato del fallimento le consiglia altra strada, riteniamo che sia coretto e opportuno seguire le indicazioni del proprio giudice.
                  Zucchetti Sg srl
                • Maria Cristina Bongiorno

                  Milano
                  27/01/2017 18:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

                  Concordo senz'altro con i riferimenti normativi che possono essere richiamati nella fattispecie, in particolare, la normativa generale (art. 1182 cc.) piuttosto che quella fallimentare (la rifusione delle spese legali nel corso della procedura è sempre avvenuta al di fuori del riparto).
                  Ritenete anche applicabili le norme sulla mora del creditore e la possibilità di un'offerta liberatoria ex artt. 1220 cc o 1209 cc, trattandosi di credito pecuniario?
                  Grazie.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  30/01/2017 19:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura e responsabilità del curatore

                  Riteniamo di no perché, ove non si ritenga di distribuire la somma che spetterebbe al creditore prededucibile agli altri creditori, il rimedio specifico proposto dalla legge fallimentare è l'accantonamento con le cautele che abbiamo cercato di indicare nelle precedenti risposte.
                  Zucchetti SG srl