Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

revoca fallimento e condanna della curatela in solido con il creditore istante al pagamento delle spese.

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    07/03/2015 11:34

    revoca fallimento e condanna della curatela in solido con il creditore istante al pagamento delle spese.

    Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla seguente situazione:
    Con la sentenza di revoca del fallimento di una società la Corte d'Appello ha condannato il creditore istante in solido con la curatela al pagamento delle spese di lite. Tuttavia dette spese non sono state rimborsate al creditore istante che le ha sostenute sulla base del presupposto che non potevano gravare sulla procedura revocata e che pertanto il curatore non era legittimato al pagamento. Ovviamente non sono state pagate neppure le spese sostenute per la difesa della procedura. A vostro parere dette somme dovevano essere pagate con i fondi del fallimento dopo la revoca? Ora la società a seguito della revoca del fallimento è tornata in concordato preventivo e verrà fissata prossimamente la data relativa all'adunanza dei creditori. In tale sede il creditore istante che ha sostenuto l'intero pagamento delle spese di soccombenza può essere incluso nell'elenco dei creditori anche per detta voce?
    Preciso altresì che detto creditore ha depositato osservazioni al rendiconto.
    Vi ringrazio molto ed in attesa di riscontro Vi porgo molti cordiali saluti.
    Flavia Morazzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/03/2015 18:32

      RE: revoca fallimento e condanna della curatela in solido con il creditore istante al pagamento delle spese.

      La condanna del creditore istante in solido con la curatela al pagamento delle spese di lite comporta che l'ex fallito creditore potesse rivolgersi indistintamente a ciascuno dei due debitori solidali e chiedere l'intero, per cui questi si è legittimamente rivolto (come era ovvio che facesse) al creditore istante ed ha ottenuto il pagamento di quanto liquidato.
      Questa è la funzione della solidarietà nei rapporti esterni tra il creditore e i più debitori solidali, ma nei rapporti interni tra questi ultimi l'obbligazione è divisibile, nel senso che chi paga ha diritto a rivalersi sull'altro coobbligato, di tutto quanto pagato o di parte a seconda dell'interesse del soggetto per il quale l'obbligazione è sorta. Nel caso, nascendo la solidarietà dalla decisone del giudice e non avendo questi stabilito la quota di ciascuno, deve intendersi che si tratti di obbligazione sorta nell'interesse comune di entrambi i debitori condannati , ciascuno per la quota della metà.
      Questo significa che il creditore che ha anticipato l'intero, può pretendere dal fallimento la metà di quanto pagato; ovviamente il fallimento non esiste più perché revocato, ma le obbligazioni legittimamente contratte rimangono (comma 15 dell'art. 18 l.f., per il quale "Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura"), per cui delle stesse risponde l'ex fallito.
      Se questi è in concordato deve indicare nell'elenco dei creditori anche quello che ha pagato proprio a lui le spese del giudizio di reclamoin Corte per la metà dell'importo ricevuto; di contro il creditore può chiedere il riconoscimento di detto credito.
      Zucchetti SG Srl