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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
PROCEDURA ESECUTIVA E FALLIMENTO
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Chiara Costa
Piacenza17/10/2023 11:45PROCEDURA ESECUTIVA E FALLIMENTO
Chiedo cortesemente una delucidazione; procedura esecutiva promossa da un fallimento e successivo fallimento del debitore esecutato. Il Giudice dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione. Il delegato alla vendita propone istanza volta a ottenere l'estinzione del conto corrente intestato alla procedura esecutiva (recante solo le somme versate dal creditore procedente a titolo di fondo spese e acconto sul compenso ) e chiede la liquidazione della propria parcella. Il G.E. dispone la chiusura del conto, la liquidazione del professionista a carico del creditore procedente e la restituzione del saldo al procedente medesimo.
Mi domando se il delegato - a cui spetta la liquidazione di una somma superiore all'importo recato dal conto corrente - possa trattenere l'importo a suo tempo ricevuto come acconto sul compenso e fondo spese.
Vi ringrazio per la cortese attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2023 19:13RE: PROCEDURA ESECUTIVA E FALLIMENTO
Quanto all'acconto ricevuto bisogna vedere come è formulato il provvedimento di liquidazione. Per capire se la somma liquidata è in aggiunta all'acconto o comprensiva dello stesso; ad ogni modo se non convincente il provvedimento del giudice doveva essere reclamato. Quanto a questo provvedimento ci sembra di capire che il giudice dell'esecuzione abbia solo liquidato il compenso senza autorizzarlo al prelievo della somma, anche perché questa ci sembra la soluzione più verosimile considerato che il creditore procedente è un fallimento. In questo caso il delegato dovrà insinuare al passivo del fallimento del creditore procedente il suo credito. Nel frattempo il delegato mantiene l'acconto versato e, in sede fallimentare si chiarirà il punto.
Zucchetti SG Srl-
Chiara Costa
Piacenza17/10/2023 19:27RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA E FALLIMENTO
Ringrazio per la risposta.
Il giudice ha liquidato una somma dando atto che la quantificazione è stata fatta dedotti gli acconti ricevuti.
Il provvedimento del Giudice recita altresì"
Pone la spesa a carico del creditore procedente.
Autorizza il Delegato alla chiusura del conto corrente intestato alla Procedura, con restituzione del saldo al creditore".
Il quesito è in particolare in relazione alla possibilità del delegato di trattenere la somma depositata sul conto, somma inferiore a quella liquidata dal Giudice.
Il curatore del fallimento, già creditore procedente, ne chiede la restituzione immediata.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/10/2023 18:52RE: RE: RE: PROCEDURA ESECUTIVA E FALLIMENTO
Il suo chiarimento fa capire che nella liquidazione il giudice della esecuzione ha già considerato e dedotto gli acconti che il delegato ha ricevuto, ma non cambiano il resto del provvedimento con cui ha disposto che la somma esistente sul conto sia attribuita al creditore procedente; questo provvedimento, in primo luogo non è stato impugnato in sede esecutiva e, comunque è, a nostro avviso, corretto in quanto il creditore procedente è un fallimento, per cui i crediti nei suoi confronti, quale è quello del delegato per il suo compenso, devono essere fatti valere secondo le regole dell'accertamento del passivo o, pur considerato come credito prededucibile, con le modalità previste per questa tipologia di crediti dall'art. 111bis l. fall.. In sostanza, come già detto nella precedente risposta, il delegato può trattenere l'acconto ricevuto, ma deve far valere il residuo suo credito nel fallimento al quale va restituito l'importo ancora esistente sul conto aperto per la procedura esecutiva.
Zucchetti SG srl
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