Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
chiusura fallimento ditta individuale e comunicazioni in CCIAA
-
Silvia Pavanello
Milano11/11/2020 15:26chiusura fallimento ditta individuale e comunicazioni in CCIAA
Buon pomeriggio.
Il fallimento di una ditta individuale è stato chiuso per mancanza di attivo.
La partita Iva della società risulta chiusa mentre è attivo il Codice Fiscale del fallito e , stando alle istruzioni della Camera di Commercio, non può essere materialmente depositata la chiusura del fallimento della ditta.
E' corretto? P
Poichè i depositi in Camera di Commercio hanno valenza pubblicistic,a non dovrebbe essere reso noto , suo tramite, che non è più pendente la procedura concorsuale e che, quindi, i creditori insoddisfatti possono rivalersi direttamente sul fallito tornato in bonis?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/11/2020 19:54RE: chiusura fallimento ditta individuale e comunicazioni in CCIAA
Dalla sua descrizione sembra di capire che sia astato dichiarato il fallimento di una snc o, più probabilmente, di una sas e del socio illimitatamente responsabile, ma non ci dice se questi, oltre ad essere stato dichiarato fallito come socio della snc, svolgeva anche una attività imprenditoriale in via personale, come possiamo intuire.
Prima di inoltrarci in una risposta, ci precisi per favore queste circostanze e ci dia qualche maggior dettaglio.
Zucchetti Sg srl-
Silvia Pavanello
Milano16/11/2020 09:53RE: RE: chiusura fallimento ditta individuale e comunicazioni in CCIAA
Buongiorno.
Il fallito è una ditta individuale denominata " X del sig. Y".
il codice fiscale è del sig. Y
la partita Iva della ditta X.
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2020 20:01RE: RE: RE: chiusura fallimento ditta individuale e comunicazioni in CCIAA
Chiarito che non è stato dichiarato il fallimento di una società (come faceva intendere il suo riferimento nella sua domanda alla "partita Iva della società"), ma di un imprenditore individuale, va precisato che, ai fini del fallimento, la "ditta" costituisce la denominazione commerciale dell'imprenditore, ossia il nome con il quale un imprenditore esercita la sua attività, per cui la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale. Ne consegue che la dichiarazione di fallimento investe sempre l'imprenditore, e non la ditta, per cui, per restare alle sue indicazioni, sarà stato dichiarato il fallimento di dell'imprenditore Y, titolare della ditta X, o, meno correttamente, il fallimento della ditta X in persona del titolare Y, ma qualunque formula sia stata usata, è pacifico che è stato dichiarato fallito l'imprenditore Y, per cui, al momento della chiusura, viene chiuso il fallimento dell'imprenditore Y.
Orbene, al di fuori degli obblighi di comunicazione per il curatore di cui al secondo comma dell'art. 118 l. fall.- che riguardano la chiusura di fallimenti di società- trova applicazione il primo comma dell'art. 119, per il quale "La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17"; ai sensi dell'art. 17 è il cancelliere che deve trasmettere immediatamente il decreto di chiusura all'ufficio del registro delle imprese, anche se nella prassi sono proprio i curatori che provvedono a tale incombente.
Tanto premesso, chiuso il fallimento dell'imprenditore individuale e la partita Iva relativa all'attività commerciale, non vediamo la ragione del rifiuto della Camera di Commercio a ricevere il deposito del decreto di chiusura.
Zucchetti SG srl
-
-
-