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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Istanza art.102 L.F.
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Giuseppe Lagrasta
Leporano (TA)20/12/2023 11:43Istanza art.102 L.F.
Per un fallimento, in cui sono Curatore, ho proceduto a fare istanza per il non farsi luogo al procedimento di accertamento dello stato passivo successivo a quello delle domande tempestive in quanto non è prevedibile l'acquisizione di attivo da realizzare. Nella relazione allegata all'istanza ho specificato che sono state depositate una domanda di rivendica (bene non trovato) e quattro domande di insinuazioni.
Il Giudice Delegato rigetta l'istanza:
"....visto l'art.102 L.F. e ritenuta l'inapplicabilità dello stesso in presenza di domande di rivendicazione;
ritenuto, pertanto, che il procedimento di verifica debba comunque avere luogo;
rigetta l'istanza.
Leggendo l'art.102 L.F. ultima comma "Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito."
Quindi si fa riferimento agli articoli 93 "La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e 101 "Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore (2) oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive (3); in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi."
Quindi a mio avviso l'articolo 102 L.F. è applicabile anche in presenza di domande di rivendicazione. E' corretto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/12/2023 19:39RE: Istanza art.102 L.F.
Il giudice si è attenuto al dato testuale della norma che, anche a nostro parere, induce a ritenere che la disciplina dell'arresto delle operazioni di accertamento è applicabile soltanto all'accertamento dei crediti e non anche alle domande di rivendica e restituzione. La norma di cui all'art. 102 l. fall. (che è stata trasfusa nell'art. 209 CCII) stabilisce, infatti, al primo comma, che Il tribunale dispone di "non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura e il riferimento all'accertamento de crediti concorsuali quando risulta che manca attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, evidenzia, a nostro avviso in modo chiaro che il legislatore abbia nell'articolo 102 preso in considerazione soltanto la possibilità di non procedere all'accertamento dei crediti; il che ben si spiega col fatto che la previsione di un realizzo insufficiente a soddisfare i creditori costituisce una circostanza che interessa, appunto, solamente coloro che vantano diritti di partecipare al riparto e non già la posizione di coloro che rivendicano diritti sui beni appresi all'attivo al fine di sottrarli alla liquidazione concorsuale, i quali, peraltro, in mnacanza del bene oggetto della rivendica o restituzione, potrebbero convertire la loro domanda in ammissione al passivo. Letto in tal modo il primo comma si capisce che quando nel terzo comma l'art. 102 dispone che "Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101", intende riferirsi ai creditori che hanno presentato domanda ai sensi di detti articoli, in via tempestiva o tardiva, come peraltro sottolineato anche dalla previsione della trasmissione del decreto ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo e non anche ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, che è l'espressione con cui vengono nell'art. 92 identificati i rivendicanti.
Zucchetti SG srl
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