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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Concordato preventivo e Rendiconto Finale
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Bruno Garbellini
Tirano (SO)07/12/2018 15:28Concordato preventivo e Rendiconto Finale
Il decreto di omologa di un concordato preventivo testualmente recita: "il liquidatore della società, una volta data completa attuazione del piano concordatario, rediga un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere del Commissario Giudiziale, ai Creditori e al Giudice Delegato".
Il Liquidatore ritiene di dover porre in essere cronologicamente i seguenti adempimenti:
1) redazione piano di riparto (da non depositare) come previsto nel piano concordatario
2) ripartizione delle somme ai creditori
3) rendiconto finale (come disposto)
4) comunicazione al GD e creditori (previo parere del CG)del rendiconto finale.
Oppure è necessario seguire la procedura così come prevista per il fallimento e cioè:
1) deposito rendiconto
2) fissazione dell'udienza (per quale scopo, essendo già stato approvato il piano concordatario?)
3) comunicazione ai creditori (art. 116 c. 3)
3) riparto finale.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/12/2018 19:53RE: Concordato preventivo e Rendiconto Finale
La prima delle soluzioni proposte perché deve seguire le indicazioni del decreto di omologa, secondo il quale "il liquidatore della società, una volta data completa attuazione del piano concordatario, rediga un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere del Commissario Giudiziale, ai Creditori e al Giudice Delegato". Alla luce di tale indicazioni il rendiconto va predisposto "una volta data completa attuazione del piano concordatario", ossia dopo la soddisfazione dei creditori con il riparto finale.
Zucchetti SG srl-
Francesco Lepore
ROMA02/02/2022 20:21RE: RE: Concordato preventivo e Rendiconto Finale
Buonasera
la liquidazione del compenso del commissario e del liquidatore, quando deve avvenire? Prima del rendiconto? Come fa il liquidatore ad eseguire il riparto definitivo se non conosce i compensi liquidati? Nel mio caso il Tribunale ha disposto che prima deve essere depositato il rendiconto finale e poi la richiesta di liquidazione del compenso. Ritengo che l'unica soluzione in questo caso, è eseguire il riparto finale dopo la presentazione del rendiconto e la liquidazione del compenso.
Lo ritenete fattibile?
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/02/2022 18:21RE: RE: RE: Concordato preventivo e Rendiconto Finale
Si, è questa la sequenza anche nel fallimento. Dopo l'approvazione del conto gestione , il curatore, come il liquidatore del concordato, chiede la liquidazione del compenso e poi procede al riparto.
Per il commissario (che non sia stato nominato anche liquidatore dei beni), il discorso è diverso perché questo organo non ha la gestione dei beni del debitore né procede alla liquidazione; dal combinato disposto degli artt. 39 e 165 l. fall. si deduce che il compenso va liquidato alla cessazione della procedura e, poiché , a norma dell'art. 181 l. fall. il concordato si chiude con l'omologa, la liquidazione del compenso al commissario va effettuata dopo l'omologa, con la quale, appunto, il commissario cessa la sua attività tipica e svolge solo una funzione di sorveglianza sull'adempimento del concordato (art. 185 l. fall.); ed infatti il compenso deve anche comprendere, come precisa l'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, quello per l'opera prestata successivamente all'omologa.
Peraltro la S. Corte ha statuito che "In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura - comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall., e seguito da dichiarazione di fallimento della parte debitrice proponente la domanda concordataria, debba provvedere il tribunale, quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo" (Cass. 11 Novembre 2021, n. 33364) o, ancor più in generale che la considerazione che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale deve avvenire al termine della procedura, implica che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – del concordato preventivo, il tribunale che ne era investito rimane competente, alla liquidazione (Cass. 20 Luglio 2021, n. 20762).
Zucchetti SG srl
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