Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Chiusura del fallimento per insussistenza di attivo.
-
Alessandro Cottica
SONDRIO08/09/2016 18:32Chiusura del fallimento per insussistenza di attivo.
Volevo chiedere il vostro parere sul seguente caso.
Fallimento privo di attivo, segnalato dal Curatore nella propria relazione ex art. 33, 1° comma l.f.
L'art. 118, 1° comma n. 4 l.f. prevede che il fallimento si chiuda quanto si accerta che la prosecuzione della procura non consentirà di soddisfare, neppure in parte, i creditori e le spese, e che tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 l.f.
Il successivo art. 119, al 1° comma prevede che la chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero d'ufficio.
Quindi il tribunale può dichiarare d'ufficio la chiusura del fallimento, riportandosi a quanto contenuto nella relazione fallimentare o nei rapporti riepilogativi del Curatore? In caso affermativo, il curatore deve comunque presentare il rendiconto ex art. 116 l.f.?
Grazie per la risposta.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2016 20:45RE: Chiusura del fallimento per insussistenza di attivo.
Il tribunale può dichiarare la chiusura d'ufficio in tutti i casi di cui al primo comma dell'art. 118, qualora ovviamente sia a conoscenza di una delle situazioni previste dalla citata norma, quali emergono dalle relazioni del curatore. Per esempio, nel suo caso, lei ha fatto presente che ricorre la fattispecie di cui all'art. 118, co 1, n. 4 e, se rimane inerte, il tribunale potrebbe provvedere d'ufficio.
Per la verità è molto raro che il tribunale prenda l'iniziativa della chiusura perché anche quando viene sollecitato da un esposto (o direttamente o tramite il giudice delegato) da parte di un interessato, per lo più sente il curatore e lo invita ad iniziare le procedure di chiusura. Inoltre, poiché, anche se la chiusura avviene d'ufficio, prima della chiusura, il curatore deve rendere il conto, è chiaro che il tribunale debba sentire e sollecitare prima il curatore, il quale, a quel punto, dopo l'approvazione del conto, sarà più attento a portare a termine la procedura (richiesta compenso, riparto finale, se vi sono disponibilità) e richiesta di chiusura.
Zucchetti Sg srl
-
Monica Pazzini
Reggio Emilia (RE)14/11/2016 13:05RE: RE: Chiusura del fallimento per insussistenza di attivo.
Mi inserisco chiedendo un ulteriore chiarimento, il tribunale ha emesso il decreto per non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo ex art.102, 1°comma l.f..
In tal caso deve essere sempre depositato in conto della gestione e fissata l'udienza per la relativa approvazione oppure è possibile, mancando i creditori insinuati, fare direttamente istanza per la chiusura essendo sempre nel caso di chiusura ex art. 118 n.4 l.f..
Ringrazio e saluto
Andrea Amuleti
Rimini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/11/2016 18:13RE: RE: RE: Chiusura del fallimento per insussistenza di attivo.
La risposta discende dalla opzione che si fa circa la natura dell rendiconto o meglio dell'obbligo di rendere il conto. Se si considera il conto della gestione come un consuntivo dell'attività svolta da presentare ai creditori al fine di ottenerne l'approvazione, la mancanza di creditori per la mancata formazione dello stato passivo ex art. 102 l.f. indurrebbe a superare l'obbligo per il curatore di rendere il conto. Tuttavia questa visione prettamente privatistica, pur sostenuta in dottrina, non è condivisa da tutti ed anche noi, come la prevalente dottrina, pensiamo che il rendiconto abbia funzione pubblicistica in considerazione della provenienza dell'incarico al curatore e della natura di pubblico ufficiale attribuitogli, che si spiegano proprio con la funzione pubblica connessa all'incarico che il curatore svolge. Inoltre, a nostro avviso, il rendiconto non è diretto solo ai creditori, ma anche al fallito, anzi principalmente a costui, che è il titolare del patrimonio gestito da altri, per cui a lui va reso il conto di cuò che è stato fatto.
La mancata formazione dello stato passivo ex art. 102 produce, però, un effetto e cioè che dell'avvenuto deposito del conto e dell'udienza fissata per la discussione non va fatta la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 116 ai creditori e la discussione avviene tra curatore, fallito e giudice.
Zucchetti SG srl
-
-
-